Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese, siano esse iscritte o annotate al 1° gennaio ovvero nel corso dell’anno di riferimento. Il termine di versamento è fissato al 17 giugno 2013.

Soggetti obbligati

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

  • imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
  • società semplici agricole;
  • società semplici non agricole;
  • società cooperative e consorzi;
  • enti economici pubblici e privati;
  • aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00;
  • Geie – Gruppo europeo di interesse economico;
  • società di persone (Snc, Sas);
  • società tra avvocati D.Lgs. n.96/01;
  • imprese estere con unità locali in Italia;
  • Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa;
  • società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Misura del diritto

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n.0261118 del 21/12/12, ha stabilito gli importi del diritto annuale 2013, le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente.

 

Imprese di nuova iscrizione

Dal 1° gennaio 2013 si applicano i seguenti importi:

 

Tipologia d’impresa/società

Costi sede

Costi U.l.

Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese

(comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati)

€200,00

€40,00

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese

€88,00

€18,00

Società semplici agricole

€100,00

€20,00

Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero

€110,00

Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc..)

€30,00

 

Imprese già iscritte

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro i 17 giugno 2013, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Sezione speciale

 

Tipologia d’impresa/società

Costi

Imprese individuali

€88,00

Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero

€110,00

Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.)

€30,00

Soggetti semplici con ragione sociale agricola

€100,00

Soggetti semplici con ragione sociale non agricola

€200,00

Società tra avvocati (D.Lgs. n.96 del 2 febbraio 2001, art.16)

€200,00

 

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

 

Sezione ordinaria

Per l’anno 2013 gli importi per le imprese iscritte in sezione ordinaria sono così determinati:

  • imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale fisso pari a €200,00 per la sede legale, e un diritto di €40,00 per ciascuna unità locale.
  • tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall’impresa nell’anno precedente.

Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2012 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella.

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa.

L’ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello Irap 2013.

 

Aliquote in base al fatturato 2012 ai fini Irap

fatturato

aliquote

da euro

a euro

0

100.000,00

€200,00 (misura fissa)

oltre 100.000

250.000,00

0,015%

oltre 250.000

500.000,00

0,013%

oltre 500.000

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000

0,001% (fino ad un max. di €40.000,00)

 

Unità locali

  • le imprese che esercitano l’attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di €200,00 per ciascuna unità locale (l’arrotondamento all’unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali);
  • se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l’anno di riferimento 2013 e il codice tributo 3850;
  • le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a €110,00.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo (art.24, co.35 L. n.449/97, collegata alla Finanziaria 1998), per il rilascio delle certificazioni da parte dell’Ufficio Registro Imprese.

Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio quindi, non permette l’emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

 

Si invita a porre attenzione ad eventuali richieste di iscrizioni ad annuari, registri e repertori o per prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, per le quali non vi è alcun obbligo di adesione e che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto fisso camerale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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