La Legge n. 199/2025 ha introdotto la possibilità di pagare in forma agevolata con la rottamazione quinquies i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento di:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni;
  • contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada dalle competenti amministrazioni dello stato.

I contribuenti devono manifestare la volontà di procedere alla Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies) presentando la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 utilizzando il servizio messo a disposizione al link

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/domanda-di-adesione/

 

È possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale si applicano gli interessi pari al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026. La norma specifica che l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Una volta presentata l’istanza, l’Agenzia delle Entrate Riscossione renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute con l’esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.

La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano. In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute e i carichi non saranno più rateizzabili ai sensi dell’art.19, D.P.R. n.602/1973.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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