In una precedente informativa abbiamo trattato il tema degli obblighi dell’esportatore abituale il quale per poter utilizzare il proprio “plafond” deve inviare telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate, la quale rilascia apposita ricevuta.

Ricevuta da un esportatore abituale la dichiarazione di intento il fornitore deve porre massima attenzione nella compilazione della fattura di vendita tenuto conto del fatto che l’Agenzia delle entrate ha appositamente definito le modalità di compilazione della stessa, modalità che hanno trovato applicazione dallo scorso 1° gennaio 2022.

L’Agenzia delle entrate ha chiaramente indicato che è necessario riportare in fattura:

  • nel campo “Natura” il codice N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”;

  • il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento inviata all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale.

Attraverso l’esame del protocollo di ricezione indicato in dichiarazione l’Agenzia è in grado di “scartare” le fatture emesse agli esportatori abituali che si spacciano come tali senza averne i requisiti.

È inoltre obbligo del fornitore compilare il blocco “Altri dati gestionali” per ogni dichiarazione d’intento, indicando:

  • nel campo “Tipo dato” la dicitura “intento”;

  • nel campo “Riferimento testo” il numero di protocollo (prima e seconda parte separate dal segno “-” o dal segno “/”);

  • nel campo “Riferimento data” la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Nel caso in cui dai controlli dell’Agenzia dovessero emergere degli errori o irregolarità, ne conseguirebbe che all’esportatore abituale è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento e lo SdI inibirebbe l’emissione della fattura elettronica senza Iva nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata. A questo punto l’Agenzia delle entrate trasmetterà mediante pec una comunicazione:

  • al soggetto emittente (esportatore abituale), con l’indicazione del protocollo della dichiarazione d’intento invalidata riportando informazioni circa le anomalie riscontrate e le relative motivazioni;

  • al soggetto cedente (fornitore/prestatore), con i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo della dichiarazione d’intento invalidata.

L’emissione di una fattura elettronica con i dati di una dichiarazione d’intento invalidata comporta lo scarto del file xml da parte di SdI.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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