Con il provvedimento direttoriale prot. n. 8938/2020 del 15 gennaio 2020 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione annuale Iva 2020 relativo all’anno 2019 con le relative istruzioni di compilazione, al fine di permettere ai soggetti obbligati di assolvere al tradizionale adempimento dichiarativo annuale previsto ai fini Iva.

La dichiarazione, che può essere ordinariamente presentata già dal 1° febbraio ma non oltre il successivo 30 aprile 2020, presenta quest’anno rilevanti novità dal punto di vista strutturale, posto che vengono istituiti 2 nuovi quadri VP e VQ ed inserita una nuova casella nel frontespizio.

Descriviamo pertanto le novità del modello, riservando maggior spazio a quelle ritenute di maggiore interesse.

Il nuovo quadro VP: possibile esonero dalla LIPE relativa al 4° trimestre

Con questo modello dichiarativo viene introdotta la possibilità di non presentare la Comunicazione trimestrale degli esiti delle liquidazioni periodiche (la cosiddetta LIPE) relativa al quarto trimestre (già con riferimento, quindi, al 4° trimestre dell’anno 2019), laddove la dichiarazione Iva annuale contenente i medesimi dati venga trasmessa entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. 

In pratica, quindi, la LIPE relativa al IV trimestre 2019 potrà non essere presentata autonomamente laddove si proceda alla trasmissione della dichiarazione annuale Iva 2020, relativa al periodo d’imposta 2019, tassativamente entro la data del 29 febbraio 2020 (in luogo dell’ordinario termine di presentazione fissato al 30 aprile 2020).

Allo scopo di consentire quanto in precedenza descritto, viene inserito nel modello di dichiarazione Iva annuale un nuovo quadro VP che riproduce sostanzialmente i contenuti della LIPE e che, come detto, non potrà essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente al suddetto termine.

Nelle istruzioni alla compilazione del modello viene precisato che, in linea generale, le modalità di compilazione del nuovo quadro VP fanno rinvio alle istruzioni per la compilazione della LIPE, ad eccezione però della compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1, in relazione ai quali viene precisato che:

  • la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’articolo 73, Decreto Iva;
  • il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita Iva del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, etc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.

Trattandosi, infine, dei dati relativi al 4° trimestre, il quadro VP del modello dichiarativo annuale non prevede rispetto al modello LIPE il rigo VP12 “interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali” in quanto lo stesso, riferito ai trimestrali per opzione, non va evidenziato con riferimento ai dati dell’ultimo trimestre dell’anno.

Il nuovo quadro VQ: emersione del credito derivante da versamenti “non spontanei”

Il nuovo quadro VQ che si articola in 10 caselle per ciascun rigo, consente la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica definiti “non spontanei”.

L’esigenza di introdurre queste nuove informazioni nasce dal fatto che le modalità di compilazione del modello dichiarativo annuale dello scorso anno, a seguito dell’inserimento del rigo VL30 e della modifica alle istruzioni alla compilazione del rigo VL33 (iva a credito), non hanno più permesso di evidenziare in tutto in parte il credito annuale Iva in presenza di omessi versamenti periodici (le istruzioni alla compilazione di tale ultimo rigo, infatti, richiedono l’indicazione nel campo 1, del maggiore tra l’importo indicato nel campo 2, riferito all’Iva dovuta, e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5, corrispondenti all’Iva versata).

In particolare nel rigo VL30 del modello di dichiarazione Iva 2020 relativo al 2019 sono stati previsti 2 nuovi campi 4 e 5, contenenti, rispettivamente:

  • nel campo 4, l’ammontare dell’Iva periodica relativa al 2019 versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 (cosiddetti avvisi di liquidazione), riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE). In particolare, occorre indicare la quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2019, fino alla data di presentazione della dichiarazione;
  • nel campo 5, l’ammontare dell’Iva periodica relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle di pagamento (in pratica, le iscrizioni a ruolo presenti in Agenzia delle entrate-Riscossione).

Una volta che si è provveduto alla compilazione del quadro VQ, l’importo che emerge dal rigo VQ1 colonna 7, corrispondente al credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei, viene “trasferito” nel quadro VL e più precisamente al rigo VL12 (altro nuovo rigo), per concorrere alla determinazione del credito definitivo da esporre nel successivo rigo VL33.

Senza entrare in questa sede nel dettaglio delle modalità di compilazione del quadro VQ, si osserva come le istruzioni alla compilazione del modello Iva 2020 relativo all’anno 2019 richiamino l’attenzione sul fatto che nel presente modello di dichiarazione Iva 2020 nel rigo VQ1 non possono essere compilate:

  • la colonna 4, in quanto la stessa presuppone che sia stato compilato il quadro VQ dell’anno d’imposta precedente (cosa non possibile essendo il quadro VQ di nuova istituzione);
  • le colonne 5, 6 e 7 qualora l’anno indicato in colonna 1 sia il 2019, in quanto le stesse interessano versamenti riferiti anch’essi all’anno d’imposta precedente.

Le istruzioni alla compilazione del quadro, infine, evidenziano che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VQ non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

Frontespizio: la buona pagella Isa semplifica compensazioni e rimborsi

Per i contribuenti soggetti alla disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità (i cosiddetti Isa) e che nel periodo d’imposta 2018 hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 spettano ai fini Iva una serie di benefici tra cui:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Conseguentemente, nel modello di dichiarazione annuale Iva 2020 è stata inserita nel riquadro “Firma della dichiarazione” del Frontespizio la casella denominata “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” che dovrà però essere barrata, nonostante la descrizione richiami il solo visto di conformità, per segnalare tutte le situazioni di esonero descritte in precedenza e che comprendono quindi anche l’esonero da prestazione della garanzia per i rimborsi. A conferma di ciò, si richiamano anche le istruzioni alla compilazione del campo 7 denominato ”Esonero garanzia” del rigo VX4 riferito ai rimborsi, nelle quali si precisa che il campo non deve essere compilato dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e che risultano esonerati ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017; tale situazione va infatti segnalata, come detto, barrando la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” posta nel riquadro “Firma della dichiarazione” del frontespizio.

Le altre novità del modello Iva 2020

Con riferimento agli altri quadri del modello dichiarativo si segnalano in forma di rappresentazione schematica le seguenti modifiche.

Quadro VA Nel quadro VA il rigo VA11, lo scorso anno riservato ai “Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2017 (imponibile e imposta)” e quindi non più attuale, viene rinominato in “Gruppo Iva articolo 70-bis”, indicazione che lo scorso anno era collocata in VA16, rigo che viene eliminato dal presente modello dichiarativo. Si ricorda che tale rigo è riservato ai contribuenti che a partire dallo scorso 1° gennaio 2020 partecipano a un Gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e ss., D.P.R. 633/1972 e la casella va barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel Gruppo Iva
Quadri VE-VF Ai righi VE3, VF4 e VF41, viene prevista l’indicazione delle operazioni attive e passive con percentuale di compensazione pari al 6 per cento con conseguente rinumerazione dei righi successivi. La sezione 3 del quadro VF è stata implementata di una nuova casella 9 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di enoturismo di cui alla L. 205/2017. Il rigo VF16, lo scorso anno destinato ad acquisti esenti ed importazioni non soggette ad imposta, quest’anno è stato sdoppiato in due campi: il campo 1 che contiene gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali mentre il campo 2 riguarda gli acquisti esenti e le importazioni non soggette
Quadro VX Sono stati eliminati nel rigo VX4 il codice 9 del campo 4 e il codice 5 del campo 7 in quanto riguardavano fattispecie non più in vigore. La prima indicazione riguardava i casi di erogazione prioritaria del rimborso tra i quali figuravano i soggetti che si erano avvalsi dell’opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche e della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, adempimenti a oggi resi obbligatori, mentre la seconda era riferita all’ipotesi di esonero da garanzia per i rimborsi richiesti dai contribuenti che si erano avvalsi del programma di assistenza realizzato dall’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015
Quadro VO Viene previsto un nuovo rigo VO35, riservato ai soggetti che esercitano l’attività enoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari

Infine, modifiche speculari a quelle esaminate in precedenza per la generalità dei soggetti Iva, sono state apportate ai diversi quadri che compongono il prospetto Iva 26/PR riservato all’ente o società controllante nell’ambito della particolare disciplina dell’Iva di gruppo di cui all’articolo 73, comma 3, Decreto Iva.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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