fatturazione-elettronica-pa Dal 1° ottobre 2014 le imprese che vendono servizi di e-commerce, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione a privati consumatori possono registrarsi via internet al mini sportello unico Iva in Italia (MOSS) per poter prestare –  a partire dal 1° gennaio 2015 – i loro servizi ai consumatori dell’Ue senza dover aprire una posizione Iva negli altri Stati membri.

In vista delle modifiche al luogo di tassazione dei predetti servizi e alle modalità di adempimento degli obblighi d’imposta, che scatteranno l’anno prossimo, dunque, l’Amministrazione finanziaria si porta opportunamente avanti con i lavori, anticipando il Legislatore nazionale che ancora non ha recepito formalmente le novità previste dalla Direttiva 2008/8/CE (lo schema di decreto legislativo di recepimento delle nuove regole di territorialità per il commercio elettronico è tuttora  in corso di definizione).

 

Il Mini One Stop Shop (MOSS)

Possono avvalersi del mini sportello unico sia i soggetti passivi stabiliti nell’UE (il regime UE), sia quelli stabiliti al di fuori (il regime non UE).

Il mini sportello unico che entrerà di fatto in vigore dal prossimo 1° gennaio 2015 permetterà dunque ai soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione ma soprattutto, servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi negli Stati membri in cui non sono stabiliti, di versare l’Iva dovuta su tali servizi allo Stato membro in cui sono identificati attraverso un portale web.

Si precisa che tale regime è facoltativo e rappresenta una misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull’Iva relative al luogo della prestazione, secondo cui quest’ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore.

Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri pertinenti. L’applicazione del regime non è quindi facoltativa in funzione dello Stato membro.

Si osserva che il regime, ancorché facoltativo, è tuttavia fortemente consigliabile, in quanto evita ai soggetti passivi di doversi registrare presso ogni Stato membro di consumo.

 

Il funzionamento

In concreto, nell’ambito del regime, un soggetto passivo registrato ai fini del mini sportello unico in uno Stato membro (Stato membro di identificazione) trasmette per via elettronica le dichiarazioni Iva trimestrali per il mini sportello unico, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e versa l’Iva dovuta.

Le dichiarazioni, assieme all’Iva versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

Le dichiarazioni Iva per il mini sportello unico vanno ad aggiungersi alle dichiarazioni Iva trasmesse da un soggetto passivo al proprio Stato membro conformemente agli obblighi nazionali in materia di Iva.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Share Button