Riepiloghiamo le novità in tema di fatturazione elettronica per l’anno 2023 per contribuenti forfettari, minimi, associazioni e medici/sanitari.

Fattura elettronica per forfettari, minimi e associazioni

Come già comunicato nei mesi scorsi, per effetto della disposizione contenuta nell’articolo 18, comma 2, D.L. 36/2022, sono stati aggiornati gli esoneri dall’obbligo di emissione della fattura elettronica. Di fatto sono state eliminate le ipotesi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica previste per:

  • contribuenti “minimi”;

  • contribuenti in regime forfettario;

  • soggetti (per lo più realtà sportive dilettantistiche) che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991.

Tale obbligo, che sarà generalizzato a partire dal gennaio 2024 per i soggetti richiamati, dallo scorso 1° luglio 2022 e fino alla fine del 2023 prevede un periodo transitorio che interesserà solo i soggetti che verificano un determinato requisito dimensionale: sono infatti obbligati “i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro”.

Mentre per l’applicazione nel secondo semestre 2022 non vi erano dubbi (occorreva verificare i ricavi/compensi incassati nel 2021), qualche dubbio operativo era sorto in relazione alla verifica per l’applicazione dell’obbligo dal 2023: occorre verificare il superamento del limite nel 2021 o nel 2022?

Tale dubbio è stato risolto dall’Agenzia delle entrate con la pubblicazione della risposta faq n. 150 del 22 dicembre 2022.

Domanda

I contribuenti che nel 2021 erano in regime forfetario e non avevano superato il limite dei 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno previsto dall’articolo 18, D.L. 36/2022 (convertito in L. 79/2022 del 29 giugno 2022), se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi/compensi di importo superiore al citato limite sono obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024?

Risposta

La norma citata prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.” Pertanto, come precisato anche dalla circolare n. 26/E/2022, solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.

In definitiva, i forfettari che hanno dovuto transitare alla fattura elettronica dallo scorso 1° luglio 2022 saranno obbligati anche per il 2023, mentre chi ha potuto continuare per il 2022 ad emettere fatture cartacee lo potrà fare anche nel 2023, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel 2022.

Va ricordato che tali soggetti, ove interessati dall’obbligo di fatturazione elettronica, sono tenuti anche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (il cosiddetto “esterometro”) secondo le ordinarie regole.

Relativamente ai soggetti in regime forfettario 398/91 vale la pena segnalare che sussistono a oggi dubbi applicativi, riferiti soprattutto a coloro che presentano un esercizio sociale non coincidente con l’anno solare; poiché la norma non fa riferimento al “periodo d’imposta precedente” ma “all’anno precedente”, per tale verifica si ritiene che anche nel caso di esercizio infrannuale (c.d. “a cavallo”), si debbano considerare i dati dell’anno solare.

Con riferimento ai medesimi soggetti (cioè gli enti non commerciali), con la circolare n. 26/E/2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per l’obbligo di fatturazione elettronica occorre fare riferimento alle sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente. Dalla richiamata formulazione non è tuttavia chiaro a quali ricavi l’ente non commerciale debba fare riferimento per verificare la sussistenza di tale obbligo e cioè se occorra fare riferimento a tutti i ricavi senza alcuna limitazione oppure ai soli ricavi commerciali, ricomprendendo anche i corrispettivi decommercializzati ex articolo 148, comma 3, Tuir e con esclusione dei soli proventi istituzionali (come ad es. le quote associative, le erogazioni liberali, i contributi a fondo perduto, etc.). Sarebbe opportuno sul punto un chiarimento ufficiale.

Fattura elettronica settore sanitario

Si coglie l’occasione per segnalare anche un recente intervento del decreto milleproroghe riguardante l’emissione delle fatture da parte dei soggetti che operano nel settore sanitario.

Per effetto delle modifiche apportate, viene prorogato al 2023 il divieto di emissione della fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) a carico di:

  • soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (articolo 10-bis, D.L. 119/2018);

  • soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, D.L. 135/2018, che richiama il citato articolo 10-bis, D.L. 119/2018).

Si evidenzia che questo non è un esonero, ma un divieto all’emissione della fattura elettronica, che quindi non potrà essere utilizzata neppure facoltativamente.

Sul tema va ricordato che il medesimo decreto milleproroghe ha prorogato dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 l’obbligo di adempiere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria da parte dei soggetti che operano nel settore sanitario e che ne sono tenuti (ad esempio farmacie, parafarmacie, ottici).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Share Button