Dal 2022 cambiano le regole per l’invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, ossia le operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente o stabilito nel territorio dello stato (il cosiddetto “esterometro”).

Si tratta di una nuova modalità comunicativa che entrerà definitivamente in vigore il prossimo 1° luglio 2022 (inizialmente l’entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2022, ma la legge di conversione al D.L. 146/2021 ha rinviato di 6 mesi tale disciplina), quindi il primo semestre sarà caratterizzato da delle regole transitorie.

Con il provvedimento n. 374343 del 23 dicembre 2021 l’Agenzia delle entrate ha adeguato le regole tecniche per la trasmissione dei dati, al contempo abrogando il precedente provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021.

Il nuovo esterometro

Sino al 2021, per le operazioni realizzate con “controparte straniera” i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato dovevano trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti. Tale obbligo non operava per le operazioni documentate spontaneamente tramite fattura elettronica.

L’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/15 venne modificato dall’articolo 1, comma 1103, L. 178/2020 (ossia la scorsa Legge di Bilancio 2021) prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere fossero trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:

  • per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita). In tal caso si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”;

  • per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19 (a seconda dell’operazione posta in essere), da trasmettere al Sistema di Interscambio;

Con la L. 215/2021 (di conversione al D.L. 146/2021) è stato nuovamente modificato il comma 3-bis richiamato, prevedendo che la disposizione circa l’invio delle informazioni riguardanti le operazioni transfrontaliere entri in vigore con riferimento alle operazioni realizzate a partire dal 1° luglio 2022.

Ovviamente, nelle more dell’entrata in vigore della disciplina descritta, le nuove modalità di comunicazione delle operazioni possono già essere utilizzate facoltativamente a partire dal 1 gennaio 2022.

Le nuove sanzioni

Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore anche la nuova misura delle sanzioni stabilita dalla legge di bilancio 2021: a seguito della modifica dell’obbligo comunicativo, l’articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997 è stato adeguato, prevedendo la sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Nulla è stato disposto al riguardo, ma pare che anche la presente misura debba essere rinviata alle operazioni poste in essere dal 1° luglio 2022.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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