La manovra correttiva ha reintrodotto i voucher per le prestazioni di lavoro occasionale: i nuovi buoni lavoro saranno disponibili a partire dal 10 luglio 2017 sul sito internet dedicato dell’INPS.

Sulla piattaforma online il datore di lavoro dovrà effettuare (almeno 60 minuti prima dell’avvio della collaborazione) la comunicazione telematica relativa alla prestazione voucher, che dovrà essere confermata dal lavoratore.

Il pagamento nei confronti del prestatore del voucher avverrà da parte dell’INPS al 15 del mese successivo a quello in cui avviene la prestazione, mediante accredito su conto corrente o bonifico domiciliato da ritirare presso un ufficio postale.

I nuovi “voucher lavoro” sono distintamente indentificati in “Libretto Famiglia” (utilizzabile dalle persone fisiche non in regime d’impresa” quindi per lavori domestici, assistenza domiciliare e simili) e in “Contratto di Prestazione Occasionale”, quest’ultimo di interesse per le attività economiche imprenditoriali.

Nel Contratto di Prestazione Occasionale voucher la misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.

Al compenso voucher spettante al prestatore, si applicano gli oneri della contribuzione INPS, nella misura del 33,0 % e del premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.

I limiti di utilizzo del nuovo Contratto di Prestazione Occasionale voucher lavoro sono:

  • Per ciascun prestatore: massimo di 5mila euro annui con riferimento alla totalità dei datori di lavoro,
  • Per ciascun committente: massimo di 5mila euro annui con riferimento alla totalità dei lavoratori occasionali,
  • Inoltre ogni lavoratore potrà potrà percepire al massimo 2.500 euro dallo stesso committente,
  • Limiti temporali di massimo 280 ore nello stesso anno.

In caso di superamento dei limiti il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo pieno e indeterminato.

I suddetti limiti voucher lavoro variano, definendo la misura del compenso calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

E’ vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno  alle  proprie  dipendenze piu’ di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato e nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

E’ altresì vietato fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

L’INPS, con apposita circolare emanata il 5 luglio 2017, ha fornito tutti i chiarimenti necessari sui nuovi voucher lavoro : https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20107%20del%2005-07-2017.pdf

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

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