Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo del D.L. 34/2023 sono state modificate alcune scadenze della pace fiscale.

Ci riferiamo in particolare al ravvedimento speciale e alla sanatoria delle irregolarità formali.

Il Legislatore ha previsto 2 interventi:

  • si rinvia al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;

  • sul ravvedimento speciale, la rimozione delle irregolarità o dell’omissioni imputabili al contribuente, in luogo del 31 marzo 2023, deve avvenire entro la data del 30 settembre 2023, al contempo sono prorogate rispettivamente al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 la 2° e la 3° rata, le altre scadenze rimangono invariate.

Si ricorda che sul tema l’Agenzia delle entrate è intervenuta con le circolari n. 1/E/2023 e n. 2/E/2023, successivamente, in concomitanza alla scadenza è stata emanata la circolare n. 6/E del 20 marzo della quale si propone di seguito una sintesi.

Sintesi della circolare n. 6/E/2023

La circolare citata contiene indicazioni:

– sulla regolarizzazione delle irregolarità formali;

– sul “ravvedimento speciale”;

– sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;

– sulla definizione delle liti pendenti;

– sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Tenuto conto dei temi che si considerano di maggior interesse si riporta una sintesi tabellata con indicato in parentesi della prima colonna il riferimento ai commi istitutivi della Legge di Bilancio 2023.

Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)

In materia di Iva si considerano sanabili:

– l’invio delle fatture elettroniche allo SdI oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta;

– l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta;

– l’errata indicazione del codice “natura”, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)

Non rientra nel ravvedimento speciale l’esercizio dell’opzione per la proroga del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati.

Rientrano invece nel ravvedimento speciale le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis, D.P.R. 600/1973 (Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall’Anagrafe tributaria), purché non già contestate.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185),

Si precisa che gli atti derivanti dai controlli formali di cui all’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 rientrano nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.

noltre, non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni, ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 472/1997.

Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205),

La circolare chiarisce che, in caso di effettuazione della costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022 ma prima che sia decorso il termine di 90 giorni per il reclamo/mediazione, la lite è definibile attraverso il pagamento di un importo pari all’intero valore della controversia.

Nell’ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente società e soci, e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile per il/i socio/i e la società procedere autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell’atto impositivo da ciascuno di essi impugnato.

Per le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo pendente in Cassazione, ed eventualmente anche interessate dalla soccombenza integrale dell’Agenzia nei precedenti gradi di giudizio, la lite è definibile mediante pagamento del 15 per cento del valore della controversia.

La circolare chiarisce, inoltre, che la presentazione dell’istanza di sospensione del giudizio non ha effetti vincolanti in termini di adesione alla definizione della lite mentre l’intervenuta trattazione dell’udienza non preclude la definizione agevolata.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221), 

La circolare precisa che, qualora al 1° gennaio 2023 sia decorso il termine per il pagamento di una o più rate nonché quello per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione. In tal caso, la regolarizzazione deve riguardare l’intero ammontare del debito residuo.

Nel caso, invece, di omesso o carente versamento di una rata entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare il solo importo non versato al 1° gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 222 a 252)

La circolare ricomprende nell’ambito di applicazione anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.

Sui rapporti con le precedenti definizioni, la circolare specifica che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito.

In caso di adesione alla “rottamazione quater” per carichi precedentemente ricompresi nella “rottamazione ter”, è necessario indicare il numero identificativo della cartella di pagamento.

Sempre secondo la circolare, infine, possono essere oggetto della “rottamazione quater” tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti “rottamazioni”, anche nell’ipotesi di inefficacia della precedente “rottamazione” in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione.

Infine, si richiama l’attenzione sulla interpretazione della circolare n. 2/E/2023, secondo cui sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni Iva, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

Si tratta di una interpretazione cui è stata fornita dignità di norma di legge.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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