È stato pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, il D.L. 76/2020, ribattezzato Decreto Semplificazioni, emanato in ragione della necessità e urgenza di realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità, nonché di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale, interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle Amministrazioni e di adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi contenuti nei 65 articoli nei quali si struttura il Decreto che è entrato in vigore il 17 luglio 2020.

Articolo

Contenuto

Articolo 1

Incentivazione investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, viene derogato, nei casi in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, alle procedure ordinarie che le stazioni appaltanti devono seguire.

Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38, D.Lgs. 50/2016, viene previsto che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie previste dall’articolo 35, D.Lgs. 50/2016, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture sotto soglia;

b) procedura negoziata, senza bando previa consultazione:

– di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro, comunque sotto soglia e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;

– di almeno 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

– di almeno 15 operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino al rispetto del sotto soglia.

L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi sub b) appalti per i quali, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.

Per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie ex articolo 93, D.Lgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.

Articolo 2

Incentivazione investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, viene derogato, nei casi in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, alle procedure ordinarie che le stazioni appaltanti devono seguire.

Le stazioni appaltanti, per gli affidamenti delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione,

sopra soglia di cui all’articolo 35, D.Lgs. 50/2016, procedono mediante procedura aperta, ristretta in ogni caso con i termini ridotti.

L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro 6 mesi dall’adozione dell’atto di avvio del procedimento.

Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.

Articolo 3, commi 1.6

Verifiche antimafia

Fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d’urgenza e si attua la procedura di cui all’articolo 92, comma 3, D.Lgs. 159/2011, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno a oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di P.A., qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96, D.Lgs. 159/2011.

Sempre fino al 31 luglio 2021, viene previsto che per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze della banca dati nazionale unica, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni.

Con un decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro 15 giorni decorrenti dal 17 luglio 2020, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.

Articolo 3, comma 7

Protocolli di legalità

Viene introdotto il nuovo articolo 83-bis, D.Lgs. 159/2011 con cui sono previsti i cd. Protocolli di legalità sottoscrivibili dal Ministero dell’interno. I protocolli possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l’economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l’attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi.

Viene stabilito, inoltre, che le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

Articolo 10, comma 1

Modifica al Testo unico dell’edilizia

Vengono modificate le lettere b) (interventi di manutenzione straordinaria) e d) (interventi di ristrutturazione edilizia) dell’articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001.

Articolo 10, comma 7

Sospensione mutui su immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa

Viene modificato l’articolo 12, D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) prevedendo che possono accedere al beneficio del Fondo Gasparrini anche le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati dalle suddette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 479, L. 244/2007. In particolare, la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa nella misura di:

1. 6 mesi, qualora gli eventi di cui all’articolo 2, comma 479, L. 244/2007, verificatisi dopo il 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 20% dei soci;

2. 12 mesi, qualora gli eventi riguardano un numero di assegnatari compreso tra il 20 e il 40% dei soci;

3. 18 mesi, qualora gli eventi riguardano più del 40% dei soci.

A tal fine è previsto che l’istanza di sospensione sia presentata dalla cooperativa mutuataria alla banca, con un modulo da pubblicare, entro 30 giorni decorrenti dal 17 luglio 2020, nel sito internet del Gestore del Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 e ss., L. 244/2007.

Con decreto Mef possono essere stabilite ulteriori modalità attuative.

Articolo 12, comma 1, lettera h)

Semplificazioni adempimenti

Modificando l’articolo 18, L. 241/1990, viene previsto che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno a oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di P.A. o il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le autocertificazioni ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000 o l’acquisizione di dati e documenti sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ex D.Lgs. 159/2001.

Articolo 24

Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali

Viene modificato l’articolo 6-bis, D.Lgs. 82/2005 prevedendo che nell’Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi iscritti in ordini o collegi professionali, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle P.A. e istituiti con legge dello Stato.

Articolo 27

Firma elettronica

Viene previsto che, ferma restando l’applicazione delle regole tecniche ex articolo 20, comma 3, D.Lgs. 82/2005, per il rilascio della firma elettronica avanzata, nel rispetto della disciplina europea, è possibile procedere alla verifica dell’identità dell’utente anche tramite uno dei seguenti processi:

1. processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall’articolo 4, Regolamento Delegato (UE) 2018/389, già attribuite, dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente identificato ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 231/2007;

2. processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, a 2 fattori, basati su credenziali già rilasciate all’utente nell’ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identita’ Digitale di cittadini e imprese di cui all’articolo 64, D.Lgs. 82/2005;

3. processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, basati su credenziali di livello almeno “significativo”, nell’ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, oggetto di notifica conclusa con esito positivo, ai sensi dell’articolo 9, Regolamento (UE) 910/2014 di livello almeno “significativo”.

Articolo 28

Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale

Modificando l’articolo 16, comma 12, D.L. 179/2012, è previsto che le P.A. possono comunicare, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, D.L. 193/2009, gli indirizzi pec di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale.

Per la costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le P.A. possono inoltre comunicare ulteriori indirizzi di pec.

Articolo 37, comma 1

Obbligo di indicazione del domicilio digitale per imprese e professionisti

Viene modificato l’articolo 16, comma 6, D.Lgs. 185/2008 prevedendo che le imprese devono procedere all’indicazione del domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter), D.Lgs. 82/2005.

Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, devono comunicare al Registro Imprese il proprio domicilio digitale se non vi hanno già provveduto.

Il nuovo comma 6-ter stabilisce che il Conservatore dell’ufficio del Registro Imprese se rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni decorsi i quali senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189, cod. civ..

In caso di mancato adempimento o di cancellazione a mezzo del Conservatore, le sanzioni di cui all’articolo 2630, cod. civ. sono raddoppiate.

Anche i professionisti sono tenuti a comunicare ai propri Ordini o Collegi il domicilio digitale. Il nuovo comma 7-bis stabilisce che in caso di inadempimento ha 30 giorni decorrenti dalla diffida da parte del rispettivo Ordine o Collegio ad adempiervi. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Articolo 37, comma 2

Obbligo di indicazione del domicilio digitale per ditte individuali

Modificando il comma 2, articolo 5, D.L. 179/2012 viene stabilito che l’ufficio del Registro Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione ex articolo 2630, cod. civ. sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.

Entro il 1° ottobre 2020 viene data possibilità a tutte le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno vi abbiano già provveduto a procedere all’indicazione del proprio domicilio digitale, in caso contrario o in ipotesi di cancellazione dall’ufficio del Registro Imprese, sono sottoposte alla sanzione di cui all’articolo 2194, cod. civ., in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di 30 giorni da parte del Conservatore del Registro Imprese.

Il Conservatore che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni decorsi i quali senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro Imprese. Contro il provvedimento è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189, cod. civ..

L’ufficio del Registro Imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale. I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse fino alla loro concorrenza.

Infine, viene previsto che l’iscrizione del domicilio digitale nel Registro Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Articolo 40

Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro Imprese

Disciplina generale

Con determinazione del Conservatore sono disposti i provvedimenti conclusivi delle procedure d’ufficio ex D.P.R. 247/2004, articolo 2490, comma 6, cod. civ. (cancellazione di ufficio a causa di mancato deposito per 3 anni consecutivi del bilancio della società in liquidazione), nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro Imprese.

In caos di cancellazione delle società di persone, il Conservatore verifica, tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate – ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.P.R. 247/2004.

Scioglimento società di capitali

Viene introdotta una nuova causa di scioglimento per le società di capitali consistente nell’omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

1. iscrizione nel Registro Imprese del capitale sociale in lire;

2. omessa presentazione all’ufficio del Registro Imprese della dichiarazione per integrare le risultanze del Registro Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle Srl e alle società consortili a responsabilità limitata.

Al verificarsi delle summenzionate cause, il Conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro Imprese e comunica l’avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal Registro Imprese che hanno 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, il Conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro Imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui 60 giorni, il Conservatore, verificata altresì l’eventuale cancellazione della partita Iva e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società.

Iter determinazioni

Le determine del Conservatore sono comunicate agli interessati entro 8 giorni dall’adozione.

Contro la determinazione l’interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, al giudice del Registro Imprese.

In caso di mancata opposizione, le determinazioni del Conservatore non opposte, le decisioni del giudice del Registro adottate ex articolo 2189, cod. civ. e le sentenze del Tribunale in caso di ricorso ex articolo 2192, cod. civ. sono iscritte nel Registro Imprese con comunicazione unica d’ufficio, al fine della trasmissione immediata all’Agenzia delle entrate, all’lnps, all’lnail, e agli altri enti collegati.

Start up innovative e incubatori

Viene sostituito il comma 16, articolo 25, D.L. 179/2012 prevedendo che, con provvedimento del Conservatore, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, o mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti, la start-up innovativa o l’incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del Registro Imprese.

Il provvedimento è impugnabile ai sensi dell’articolo 2189, comma 3, cod. civ., permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria.

Pmi innovative

Modificando l’articolo 4, comma 7, D.L. 3/2015, viene stabilito che, con provvedimento del Conservatore, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti richiesti, o al mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti, le pmi innovative sono cancellate dalla sezione speciale del Registro Imprese.

Il provvedimento è impugnabile ai sensi dell’articolo 2189, comma 3, cod. civ., permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria.

Cooperative

Viene previsto, introducendo un nuovo comma all’articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie che, ai fini dello scioglimento e cancellazione Unioncamere trasmette all’Autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre 5 anni.

L’Autorità di vigilanza verifica l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri.

Verificato ciò, tramite pec trasmette il decreto di cancellazione alla Conservatoria competente che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.

Articolo 43

Semplificazioni in materia di agricoltura

Al fine di assicurare la continuità e la semplificazione delle attività amministrative, compresi i controlli propedeutici e successivi necessari all’erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, nell’ambito del Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale):

1. viene istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all’articolo 5, Regolamento delegato (UE) 640/2014, basato sull’evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l’utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale in materia agricola e per l’esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle P.A.;

2. l’anagrafe delle aziende agricole è costituita dall’insieme dei fascicoli aziendali di cui all’articolo 9, D.P.R. 503/1999. Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l’attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute;

3. la superficie aziendale, dichiarata attraverso l’utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell’aggiornamento dei fascicoli aziendali è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola. Le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

Entro 60 giorni decorrenti dal 17 luglio 2020 il Mipaaf dovrà adottare i provvedimenti attuativi.

Modificando l’articolo 1, D.L. 91/2014 viene stabilito che per le imprese agricole, alimentari e mangimistiche , per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro un termine non superiore a 90 giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni. La diffida si applica anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni.

Vitivinicolo

Modificando l’articolo 12, comma 2, L. 238/2016 non è più necessario, per poter produrre mosto cotto, denominato anche «saba», «sapa» o con espressioni similari, anche ai fini della commercializzazione, procedere a una comunicazione al competente ufficio territoriale almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’attività.

Modificando l’articolo 16, comma 2, L. 238/2016, la detenzione e il successivo confezionamento di bevande spiritose di cui agli Allegati II e III al Regolamento (CE) 110/2008, prodotti vitivinicoli aromatizzati, succhi di frutta e nettari di frutta di cui all’Allegato I al D.Lgs. 151/2004, con esclusione dei succhi prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti, altre bevande alcoliche e analcoliche con esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti, nonché di aceti sono subordinati ad apposita registrazione. L’ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.

Per quanto concerne la riclassificazione, declassamento e taglio, modificando il comma 7, articolo 38, L. 238/2016, è stabilito che, fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della normativa UE, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell’IGP per le partite medesime, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall’Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. Inoltre, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 7-bis, in caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall’Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all’obbligo di imbottigliamento in una zona delimitata, al di fuori della suddetta pertinente zona geografica delimitata.

Agricoltura biologica

Modificando i commi 3 e 4, articolo 11, D.Lgs. 20/2018, viene derogato al regime sanzionatorio previsto in caso di mancato ritiro di merci non prodotte con il sistema biologico, nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l’adozione di misure sanitarie o fitosanitarie.

Contenzioso previdenziale

Modificando il comma 6, articolo 38, D.L. 98/2011, viene previsto che, per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all’Inps, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali sono notificati a cura dell’Inps stessa ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, pec o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.

Articolo 48, comma 7

Disciplina Iva nautica da diporto

Intervenendo sull’articolo 1, commi 725 e 726, L. 160/2019, viene posticipata al 1° novembre 2020 l’entrata in vigore delle nuove regole relative alla territorialità Iva dell’utilizzo delle imbarcazioni da diporto a breve e lungo termine.

Articolo 44

Misure a favore degli aumenti di capitale

In deroga a quanto previsto dal codice civile in tema di aumenti di capitale, viene previsto che fino al 30 aprile 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall’articolo 2368, comma 2, secondo periodo, cod. civ. e dall’articolo 2369, commi 3 e 7, cod. civ., per le deliberazioni aventi a oggetto:

a) aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ex articoli 2440 e 2441, cod. civ.;

b) introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.;

c) attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443, cod. civ..

Sino alla data del 30 aprile 2021, le Spa quotate possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., anche in assenza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20% del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell’assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.

Modifiche al diritto di opzione

Viene modificato il diritto di opzione a mezzo della sostituzione integrale dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2441, cod. civ.,:

– riducendo a 14 i giorni a disposizione per l’esercizio del diritto di opzione, decorrenti dalla pubblicazione dell’offerta sul sito internet della società o, in mancanza, dall’iscrizione nel registro delle imprese;

– viene previsto che in caso di azioni non optate sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all’esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte; infine

– l’eventuale esclusione o limitazione prevista deve risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Articolo 63

Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque

Il Mipaaf, entro 180 giorni decorrenti dal 17 luglio 2020, deve, al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane e interne, adottare un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, composto da 2 sezioni. La Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, da attuare da parte di imprese agricole e forestali su iniziativa Mipaaf e delle Regioni e Province autonome. La Sezione B è destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali di area vasta, nell’ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.

È prevista l’emanazione di un decreto con cui approvare un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo.

Ai fini suddetti sono stanziati rispettivamente 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

Articolo 65

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il 17 luglio 2020, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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