Con la Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1122 e 1123, L. 178/2020) è stata riproposta per l’ennesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

  • persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;
  • società semplici;
  • società ed enti a esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir;
  • enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale);
  • soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Il versamento dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% e la redazione di apposita perizia di stima giurata andavano eseguiti entro la data del 30 giugno 2021.

 

Con l’articolo 14 comma 4-bis, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) introdotto in sede di conversione dalla L. 106/2021 detto termine è stato prorogato sino al 15 novembre 2021.

 

Pertanto, sulla base di quest’ultima disposizione, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2021, le partecipazioni e i terreni posseduti sempre alla data del 1° gennaio 2021, pagando l’11% del valore del terreno o della partecipazione alla data 1° gennaio 2021 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2021.

 

Condizioni per la validità della rivalutazione

 

Si ricorda che nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il predetto termine del 15 novembre 2021, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti si rinvia a quanto già commentato nell’informativa pubblicata in prossimità della scadenza dello scorso 30 giugno.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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