Si ricordano le principali regole applicative IMU, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi rammentare (sinteticamente) quali sono le basi imponibili e le eventuali riduzioni.
| Si coglie l’occasione per ricordare alla clientela dello studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, ecc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, ecc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo del saldo IMU. |
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente;
- l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell’acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Versamenti
L’IMU viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D (all’Erario va lo 0,76%, mentre al Comune spetta l’eccedenza rispetto alla aliquota deliberata). L’anno 2025 è il primo in cui i Comuni devono obbligatoriamente utilizzare il prospetto delle aliquote predisposto dal MEF.
| Scadenza | Parametri di calcolo | |
| Acconto 2025 | 16 giugno 2025 | Aliquote anno precedente |
| Saldo 2025 | 16 dicembre 2025 | Aliquote anno in corso |
Era consentito il versamento in unica soluzione dell’imposta dovuta per l’intero anno 2025 entro il 16 giugno: in tal caso si doveva da subito tenere conto delle aliquote per l’anno in corso e nulla sarà dovuto in occasione della scadenza del saldo.
Modalità di versamento
Molti Comuni hanno adottato quale modalità obbligatoria per il versamento dell’IMU il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Se il regolamento comunale lo prevede, è ancora possibile effettuare i versamenti mediante bollettino di conto corrente.
Si riportano i codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24:
| Codice tributo Imu | Immobile | Destinatario versamento |
| 3912 | Abitazione principale e pertinenze | Comune |
| 3913 | Fabbricati rurali a uso strumentale | Comune |
| 3914 | Terreni | Comune |
| 3916 | Aree fabbricabili | Comune |
| 3918 | Altri fabbricati | Comune |
| 3925 | Fabbricati a uso produttivo categoria D | Stato |
| 3930 | Fabbricati a uso produttivo categoria D | Comune |
L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.
Gli immobili interessati
L’IMU è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell’abitazione principale (se l’immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). Per abitazione principale si intende l’unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.
| IMU | |||
| Fabbricati | Æ | Sì | |
| Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati | Æ | No (solo A/1, A/8, A/9) | |
| Fabbricati rurali | Æ | Sì | |
| Aree fabbricabili | Æ | Sì | |
| Terreni agricoli | Æ | Sì |
Fabbricati
A esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.
| Categoria catastale | Moltiplicatore |
| A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7 | 160 |
| B | 140 |
| C/3 – C/4 – C/5 | 140 |
| A/10 e D/5 | 80 |
| D (escluso D/5) | 65 |
| C/1 | 55 |
I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, ecc.) sono imponibili IMU applicando un’aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all’azzeramento.
È prevista, inoltre, una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 42/2004.
I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti da imposta.
È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.
I fabbricati collabenti classificati in categoria F/2 sono esonerati dal prelievo.
Terreni agricoli
La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.
I terreni sono esenti da IMU nelle seguenti situazioni:
- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati – parzialmente montani (PD) e l’esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette “isole minori” indicate nell’allegato A della Legge n. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i coltivatori diretti e gli Iap, purché iscritti nell’apposita previdenza, l’esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano posseduti e condotti da parte di tali soggetti;
- terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.
Aree edificabili
La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.
Per i coltivatori diretti e gli Iap è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da IMU come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.
Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.
