L’articolo 29, D.L. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, pubblicato in G.U. n. 50 del 1° marzo 2022, ha riproposto per l’ennesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

  • persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;
  • società semplici;
  • società ed enti a esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir;
  • enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale);
  • soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Il versamento dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’14% e la redazione di apposita perizia di stima giurata andavano eseguiti entro la data del 15 giugno 2022.

 

La L. 34/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, nel convertire in legge il decreto Energia, ha modificato tale termine per la rideterminazione del valore prorogandolo dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022.

 

Pertanto, sulla base di quest’ultima disposizione, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2022, le partecipazioni e i terreni posseduti sempre alla data del 1° gennaio 2022, pagando l’14% del valore del terreno o della partecipazione alla data 1° gennaio 2022 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2022.

 

Condizioni per la validità della rivalutazione

 

Si ricorda che nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il predetto termine del 15 novembre 2022, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti si rinvia a quanto già commentato nell’informativa pubblicata in prossimità della scadenza dello scorso 30 giugno.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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