Come già evidenziato in precedente informativa il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 e 25 del Decreto Iva, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017 (e per operazioni effettuate a partire da tale data):

  • il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell’operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
  • la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Del tema della stretta nei termini di registrazione delle fatture di acquisto per beneficiare della detrazione IVA si era già approfondito, tra gli altri, in questo articolo ed in quest’altro articolo.

Le norme così modificate hanno tuttavia determinato un problema nella gestione delle fatture datate 2017 ma registrate nel 2018, posto che la consentita registrazione di tali fatture effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 (modello DR IVA2018), e cioè oltre il 30 aprile 2018, avrebbe provocato la perdita del diritto alla detrazione dell’Iva assolta su tali acquisti.

Con la circolare n. 1/E del 16 gennaio 2018 l’agenzia delle entrate ha cercato di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, precisando che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due seguenti requisiti:

  • l’effettuazione della cessione dei beni o della prestazione dei servizi (c.d. presupposto sostanziale);
  • il possesso della fattura (c.d. presupposto formale).

Se, quindi, il soggetto passivo è venuto in possesso di una fattura di acquisto datata 2017 solo nel 2018 ecco che la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell’anno 2018 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno (modello DR IVA2019) e fino al 30 aprile 2019.

È importante ricordare che con riferimento alle fatture datate 2017 ma ricevute nel periodo 1° gennaio 2018 – 16 gennaio 2018 l’Agenzia delle entrate, con a circolare n. 1/E/2018, ha permesso al contribuente di esercitare la detrazione tanto nel 2018 (regola della circolare n. 1/E/2018) quanto nel periodo d’imposta 2017 (vecchia regola dell’esigibilità) e ciò sulla base del fatto che fino a quel momento non era stato ancora pubblicato il citato documento di prassi che di fatto ha “obbligato” alla detrazione con riferimento all’anno di ricezione della fattura.

Sul delicato tema della prova del momento di ricezione della fattura sempre la circolare n. 1/E/2018 ha precisato che possono rilevare:

  • la data del messaggio di posta elettronica certificata (pec);
  • altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo, quale il timbro postale della fattura cartacea;
  • la protocollazione progressiva operata dal contribuente in relazione ai documenti ricevuti, così da far presumere, sino a prova contraria, che l’inserimento del protocollo sia la prova generale del momento di ricezione, tale da consentire all’amministrazione un puntuale controllo del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

In prossimità della scadenza del 30 aprile 2018 ovvero del termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo d’imposta 2017 (DR IVA2018) si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare la presenza di fatture di acquisto datate 2017 che abbiamo una data “certa” di ricevimento nel 2017 e che, per qualsiasi ragione non siano state ancora recapitate allo studio per la contabilizzazione.

Dette fatture di acquisto, infatti, anche sulla base dei nuovi criteri forniti dall’agenzia con la circolare n. 1/E/2018, devono essere necessariamente inserite nel prossimo modello di dichiarazione annuale in scadenza il prossimo 30 aprile 2018, pena l’impossibilità di esercitare il relativo diritto della detrazione.

Infime, sempre la circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che l’effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell’Iva sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso quindi della fattura datata 2017 e ricevuta con data “certa” nel 2017, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale IVA2018 entro il prossimo 30 aprile 2018, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa della citata dichiarazione IVA2018, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l’agenzia l’applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

 Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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