La L. 175/2022, di conversione del D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo

Contenuto

Articolo 1

Contributo straordinario imprese energivore e gasivore

Vengono previsti alcuni crediti per contrastare il caro del costo dell’energia e del gas.

Credito imprese energivore

Alle imprese energivore di cui al Decreto Mise 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del III trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Credito imprese gasivore

Alle imprese a forte consumo di gas naturale, individuate in quelle che operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 al Decreto del Ministro della transizione ecologica 541/2021 e ha consumato, nel primo I solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Altri crediti energia e gas

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al III trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Alle imprese diverse da quelle gasivore, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Ai fini della fruizione, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel III trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel III trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. ARERA, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Utilizzo dei crediti di imposta

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e non si applicano i limiti di cui:

– all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007; e

– all’articolo 34, L. 388/2000.

I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998 e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.

I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Adempimenti

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei crediti, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022.

Proroga utilizzo crediti II trimestre

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 6, commi 6 e 7, D.L. 115/2022, convertito con modifiche dalla L. 142/2022, è prorogato al 31 marzo 2023 il termine di utilizzo dei crediti riconosciuti per gas ed energia.

Articolo 2

Credito per l’acquisto dei carburanti alle imprese agricole e della pesca

Viene riconosciuto, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel IV trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’Iva.

Il contributo è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel IV trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel termine del 31 marzo 2023 e non si applicano i limiti di cui:

– all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007; e

– all’articolo 34, L. 388/2000.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.

Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Adempimenti

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022.

Articolo 3

Garanzie SACE

Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese, le garanzie prestate da SACE ai sensi dell’articolo 15, D.L. 50/2022, sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime de minimis, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti eroganti. Ai fini dell’accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta, nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.

Con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE, l’ammontare garantito del finanziamento, di cui all’articolo 15, comma 5, D.L. 50/2022, può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le pmi e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell’articolo 17, § 1, lettera a), Direttiva 2003/96/CE e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle pmi, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, su finanziamenti individuali successivi al 24 settembre 2022 e destinati a finalità di copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza.

Articolo 4

Accise e Iva sui carburanti

A decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022, nonché dal 4 novembre fino al 18 novembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all’Allegato I, D.Lgs. 504/1995, sono così rideterminate:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota sul gasolio usato come carburante, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non si applica per i periodi dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 e dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022.

Adempimenti

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, D.Lgs. 504/1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera b), D.Lgs. 504/1995, trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui sopra usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022.

La comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga dell’applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come sopra rideterminate alla lettera a).

La comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell’applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa è disposta la proroga dell’applicazione delle aliquote.

Se non viene disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze si applica la sanzione di cui all’articolo 50, comma 1, D.Lgs. 504/1995, sanzione che si applica anche in caso di invio con dati incompleti o non veritieri.

Articolo 7

Disposizioni urgenti in materia di sport

Le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 369, L. 205/2017, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Con Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Articolo 8

Disposizioni urgenti in favore degli enti del Terzo settore

In considerazione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica registrato nel III trimestre 2022, viene istituito nello stato di previsione del Mef, un fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario a favore degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45, D.Lgs. 117/2017, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54, D.Lgs. 117/2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità.

Al fine di sostenere gli enti iscritti al Runts, le Odv e le Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54, D.Lgs. 117/2017 e le Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997, iscritte alla relativa Anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui sopra, è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all’incremento dei costi sostenuti nei primi 3 trimestri dell’anno 2022 rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021 per la componente energia e il gas naturale.

Con D.P.C.M., di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo.

I contributi non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Articolo 11

Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura

Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101, D.Lgs. 42/2004, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022.

Con Decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

Il contributo non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal Capo I.

Articolo 12

Rifinanziamento del Fondo destinato all’erogazione del bonus trasporti

Il Fondo di cui all’articolo 35, comma 1, D.L. 50/2022, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

Articolo 14

Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto

È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare:

– nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a) D.Lgs. 504/1995; e,

– nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento (CE) 1073/2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della L. 218/2003.

Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Articolo 15

Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato

È concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale, riconosciuta al 24 settembre 2022, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.

Il contributo è riconosciuto, previa presentazione di istanza contenente l’elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022.

Articolo 18

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

Con esclusione dei lavoratori domestici, viene concessa ai lavoratori dipendenti, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro, e che non siano titolari dell’indennità prevista dall’articolo 19, D.L. 144/2022 (vedi infra), è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.

Tale indennità:

1. è riconosciuta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, D.L. 144/2022;

2. spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);

3. non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Le aziende, sempre nel mese di novembre 2022, potranno compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità mediante Uniemens secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Inps.

Articolo 19

Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

Viene inoltre previsto il riconoscimento, da parte dell’Inps, dell’indennità una tantum pari a 150 euro in favore dei seguenti soggetti:

1. residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro; per computo del reddito sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;

2. lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32, comma 8, D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, al 24 settembre 2022, nel mese di novembre 2022;

3. percettori delle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15, D.Lgs. 22/2015, è riconosciuta dall’Inps;

4. percettori, nel 2022, dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all’articolo 32, L. 264/1949;

5. titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409, c.p.c. e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti siano attivi alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, e che siano iscritti alla gestione separata Inps. L’indennità è corrisposta, a domanda dell’interessato e non in via automatica, esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;

6. beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021, e collaboratori sportivi come individuati dall’articolo 32, comma 12, secondo periodo, D.L. 50/2022;

7. lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate (reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021);

8. lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, (reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021);

9. beneficiari delle indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 15 e 16, D.L. 50/2022;

10. nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

Articolo 20

Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi

L’indennità una tantum prevista dal decreto di cui all’articolo 33, D.L. 50/2022, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Articolo 21

Recupero prestazioni indebite in materia pensionistica

Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica delle situazioni reddituali, incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, relative al periodo d’imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2023; le verifiche per prestazioni collegate al reddito (relative al periodo d’imposta 2019) sono avviate entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 35-bis

Modifiche in materia di garanzie su mutui per l’acquisto della casa di abitazione

Viene modificato l’articolo 64, comma 3, D.L. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021, prevedendo che per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che riguardino categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013, che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, l’elevazione della garanzia fino all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, può essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Mef ai sensi dell’articolo 2, L. 108/1996, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

Articolo 37

Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi

È stata modificata la disciplina relativa alle delocalizzazioni contenuta nella L. 234/2021:

a) sono nulli i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione prima dello scadere del termine di 180 giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano;

b) il piano per limitare le ricadute occupazionali deve essere discusso entro 120 giorni;

c) in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all’articolo 2, comma 35, L. 92/2012 innalzato del 500%. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai sindacati lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese;

d) sono fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all’articolo 51, D.Lgs. 81/2015.

In caso di cessazione definitiva dell’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, l’azienda è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi e ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei 10 anni antecedenti l’avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale.

Articolo 38

Proroga riversamento del credito di imposta R&S

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 5, comma 9, D.L. 146/2021, il termine per la proceduta di riversamento del credito di imposta R&S non spettante è prorogato al 31 ottobre 2023.

Articolo 40

Proroga spazi all’aperto

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all’articolo 9-ter, comma 5, D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) per cui la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5, L. 287/1991, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146, D.Lgs. 42/2004.

Articolo 41

Regime fiscale navi iscritte nel Registro internazionale

Vengono apportate alcune modifiche al D.L. 457/1997 concernente la disciplina relative alle navi adibite alla navigazione internazionale.

Registro internazionale

Nel Registro internazionale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo, quali:

a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;

b) navi d’appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d’alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;

c) navi posacavi che effettuano l’installazione e l’attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;

d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;

e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;

f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell’Unione Europea simili a quello del trasporto marittimo dell’Unione Europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.

Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell’autorizzazione all’iscrizione nel Registro internazionale o all’annotazione nell’elenco di cui all’articolo 6-ter, comma 2, D.L. 457/1997, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili acquisisce dal proprietario o dall’armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, corredata dalla pertinente documentazione tecnica della nave.

Estensione agevolazioni fiscali e contributive

Viene estesa l’applicazione delle agevolazioni di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, D.L. 457/1997, alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate.

Per l’accesso ai benefici le navi devono essere annotate, su istanza delle imprese di navigazione, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle e della mobilità sostenibili.

L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali si applica solo a condizione che sussista l’obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 11, § 4, Regolamento (CE) 883/2004.

Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 6-quater, D.L. 457/1997, le agevolazioni di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, D.L. 457/1997, si applicano a condizione che le navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo costituiscano almeno il 25% del tonnellaggio della flotta dell’impresa.

Qualora la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo della flotta dell’impresa sia inferiore o pari al 60%, fermo restando il limite minimo del 25%, l’impresa è obbligata a mantenere o aumentare tale quota. Qualora la quota di tonnellaggio sia superiore al 60%, l’impresa è obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60% l’impresa è obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60%.

Proventi ammessi alla detassazione

Il nuovo articolo 6-quinquies, D.L. 457/1997, stabilisce che la concorrenza alla formazione del reddito in misura pari al 20%, come previsto dal precedente articolo 4, comma 2, D.L. 457/1997, si applica in relazione al reddito derivante:

a) dai proventi principali risultanti dalle attività di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo;

b) dallo svolgimento delle attività assimilate a quelle di trasporto marittimo;

c) dallo svolgimento delle attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50% dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso la detassazione non si rende applicabile alla quota eccedente il 50%.

I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo, quali l’acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili, costituiscono proventi non ammissibili ai fini della detassazione.

Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono individuate le attività accessorie di cui alla lettera c) di cui sopra, nonché le modalità di acquisizione da parte dell’impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi nel pacchetto di servizi complessivo.

I redditi derivanti dalle attività di cui sopra devono essere differenziati e tenuti in contabilità separata.

Infine, viene previsto che alle operazioni fra le società, il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell’articolo 4, comma 2, D.L. 457/1997, e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all’articolo 9, Tuir.

Applicazione della detassazione al noleggio a tempo o a viaggio nonché a quello a nudo

Vengono introdotti 2 nuovi articoli con cui vengono definiti i criteri al rispetto dei quali si rende applicabile la detassazione di cui all’articolo 4, comma 2, D.L. 457/1997 ai noleggi a tempo o a viaggio di navi, nonché al noleggio di navi a scafo nudo.

Ai sensi del nuovo articolo 6-sexies, D.L. 457/1997, la detassazione si applica all’attività delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) se le navi sono noleggiate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20% del tonnellaggio della flotta;

b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo non supera il 75% della flotta del beneficiario ammissibile al regime;

c) almeno il 25% dell’intera flotta del beneficiario battente bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

Fermo restando quanto previsto in tema di quota minima prevista dall’articolo 6-quater, D.L. 457/1997, nei casi di cui sopra il beneficiario è tenuto a mantenere o aumentare la quota di navi di proprietà o locate a scafo nudo battenti bandiera dello Spazio economico europeo rispetto al totale della propria flotta.

Ai sensi del nuovo articolo 6-septies, D.L. 457/1997, la detassazione si rende applicabile all’esercizio delle attività di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di 3 anni;

b) l’attività di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso temporaneo di capacità connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario;

c) almeno il 50% della flotta ammissibile continua a essere gestito dal beneficiario.

Le condizioni di cui sopra non si applicano all’attività di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Share Button