L’art.1 commi da 91 a 94 e 97 della Legge 208/2015 ha previsto una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto di beni materiali strumentali nuovi ai fini della determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing, cosidetto “superammortamento”. L’agevolazione, valida ai fini delle imposte dirette, prevede che l’acquisto o la stipula del contratto di leasing avvenga tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016.

Sono ammessi all’agevolazione del superammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa nonché i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni e gli enti non commerciali in relazione all’attività commerciale esercitata.

I contribuenti minimi possono usufruirne ma non i contribuenti forfettari. Sono escluse dall’agevolazione anche le imprese marittime che rientrano nel regime di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (c.d. tonnage tax) con delle eccezioni.

Il super ammortamento ha validità esclusivamente ai fini IRES ed IRPEF, anche per i soggetti che determinano la base imponibile IRAP secondo i criteri stabili per le imposte sui redditi.

Il beneficio spetta anche per i nuovi contratti di locazione finanziaria (e non operativa) di beni mobili materiali (e non immateriali) aventi carattere di strumentalità in relazione all’attività esercitata. Il beneficio spetta esclusivamente all’utilizzatore e non anche al concedente.

I beni acquistati devono essere “nuovi” e di uso durevole; sono invece esclusi:

  •  i beni merce (destinati alla vendita);
  •  i materiali di consumo;
  •  i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni il cui coefficiente di ammortamento ex DM 31/12/1988 sia inferiore al 6,5% particolari beni elencati nell’allegato 3 della legge di stabilità

Il beneficio fiscale del superammortamento consiste nell’incremento del 40% del costo di acquisizione di beni nuovi con un conseguente incremento della quota di ammortamento annuo o canone di locazione finanziaria fiscalmente deducibile ai fini IRES ed IRPEF.

Il maggior componente negativo di reddito del superammortamento non passa a conto economico; l’agevolazione infatti si concretizza in una deduzione extracontabile ed una variazione in diminuzione in Unico.

Beni nuovi acquistati: l’ammortamento fiscalmente deducibile a cui applicare la maggiorazione del 40% è quello stabilito ai sensi degli artt.102 e 54 del TUIR (e di conseguenza ai coefficienti stabiliti dal DM 31/12/1988), dimezzato del 50% in caso di primo anno esercizio per i soggetti in regime d’impresa. In caso di beni adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione la maggiorazione rileva nella misura del 50 per cento.

Beni nuovi in leasing: il maggior importo deducibile si applica ai canoni di locazione determinati ai sensi dell’art.102 c.7. In merito si ricorda che i canoni di leasing sono deducibili, a prescindere dalla durata prevista dal contratto, per l’ammontare riferito ad un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal DM 31/12/1988. In caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione spetta solo per la quota capitale dei canoni (corrispondente al “costo di acquisizione” del bene) senza considerare la quota degli interessi.

Se il contribuente non fruisce del beneficio spettante, non potrà recuperarlo negli esercizi successivi.

Il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

In caso di cessione del bene la maggiorazione non rileva ai fini della determinazione della plus o minusvalenza fiscale.

Il maggior valore del superammortamento riconosciuto ai fini fiscali (IRES ed IRPEF) del 40% sul costo di acquisizione di beni strumentali nuovi è riconosciuto per gli investimenti effettuati tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016.

Sia per i soggetti esercenti attività d’impresa, sia per i soggetti esercenti arti o professioni rileva la regola della competenza fiscale ai sensi dell’art.109 del TUIR, secondo cui le spese di acquisizione di beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Le diverse regole previste per i contribuenti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali non rilevano ai fini dell’agevolazione.

Il superammortamento si applica anche per i beni acquistati in leasing: ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento rileva il momento in cui il bene viene consegnato (e non il momento di riscatto). Nel caso in cui il contratto preveda una fase di prova del bene diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo.

L’agevolazione del superammortamento si applica anche per i nuovi beni realizzati internamente (anche se non terminati entro il 2016), purché i relativi costi siano sostenuti tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016 e relativi a:

  • spese di progettazione;
  • acquisto di materiali ovvero quelli prelevati dal magazzino;
  • costi di mano d’opera diretta;
  • ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene
  • costi industriali imputabili all’opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d’opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne).

Infine, l’ammortamento definito potenziato o superammortamento si estende anche ai lavori appaltati a terzi per la realizzazione di nuovi beni. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento rileva la data di ultimazione dei lavori ovvero, in caso i SAL (stati avanzamento lavori) rileva la data in cui ciascuna porzione di opera risulta verificata ed accettata dal committente.

Le liquidazioni dei corrispettivi legati ai SAL, avvenute nella finestra temporale suddetta, rientrano nel calcolo dell’agevolazione; tuttavia il contribuente beneficerà del superammortamento solo dall’esercizio di ultimazione del bene commmissionato ai terzi, ossia dall’esercizio in cui lo stesso entrerà in funziona e potrà essere ammortizzato. Stessa regola si applica in caso di realizzazione del bene in economia.

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