“Art. 1129 codice civile – Nomina e revoca dell’amministratore:

Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore. Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea”

L’amministratore, quindi, può essere revocato e cambiato in qualsiasi momento.

Tuttavia, a seconda di quando termina il mandato dell’amministratore, sarebbe il caso che lo stesso fosse portato a termine, questo per consentire una corretta chiusura del bilancio di rendiconto e perchè non è mai auspicabile un passaggio di consegne, da vecchio a nuovo amministratore, nel caso mancassero pochi mesi alla chiusura d’esercizio contabile.

L’amministratore in carica quando presenterà il rendiconto di fine esercizio contabile, presenterà contemporaneamente anche le sue dimissioni, o in alternativa in quella specifica sede l’assemblea condominiale non gli rinnoverà l’incarico, approvando il bilancio consuntivo, se è trasparente (1/3 degli intervenuti all’assemblea e 333,34 mill.), e nominando un nuovo amministratore di fiducia, fissandone anche il compenso.

Le maggioranze, in prima ed in seconda convocazione, per la nomina dell’amministratore e per la revoca, sono le seguenti: 50% + 1 degli intervenuti all’assemblea che rappresentino 500 millesimi di proprietà.

La volontà di revoca dell’amministratore di condominio è un evento che si verifica di frequente in caso di nuove costruzioni, ove l’amministratore viene nominato (per ragioni di comodità) dal costruttore stesso, manifestando un indubbio conflitto d’interessi nel caso si manifestino controversie o problematiche relativamente a difetti o vizi nella costruzione.

Anche in questi casi l’amministratore, qualora i condomini non si sentano rassicurati nella tutela dei propri interessi, può essere comunque revocato in ogni tempo dall’assemblea, a norma dell’art. 1129 cod.civ, il quale è inderogabile (anche nel caso venisse citata una sua presunta inapplicabilità nel contratto di nomina stipulato tra l’Amministratore e l’Impresa costruttrice).

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