A partire dal 1/07/2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. In data 24 ottobre 2016 con GU n. 249 è stato pubblicato il decreto legge 193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, le cui disposizioni entrano in vigore dal 24 ottobre 2016.

L’art. 1 del Decreto in oggetto riguarda la soppressione di Equitalia. Saranno cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte. Dalla data di entrata in vigore del d.l. 193/2016 (vale a dire a partire dal 24/10/2016), è fatto divieto di effettuare assunzioni di personale.

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione viene istituito l’ente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”. Tale ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto viene trasferito alla nuova Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Viene inoltre precisato che il personale delle società del Gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche è ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell’amministrazione pubblica di provenienza la quale, prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento di detto personale, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all’art. 30 d.lgs 165/2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’amministrazione interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

Fino alla data di soppressione di Equitalia (01/07/2017), l’attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. Entro il 30/04/2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Amministratore delegato di Equitalia viene nominato commissario straordinario per l’adozione dello Statuto dell’Ente e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.

Rottamazione cartelle, seppur parziale

In particolare l’art.6 del decreto ha introdotto una definizione agevolata delle cartelle esattoriali, con cui i contribuenti, aventi debiti iscritti a ruolo, possono estinguere tali debiti tramite il pagamento:

  • delle somme relative a capitale ed interessi;
  • delle somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui sopra e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di rimborso delle spese di notifica

I contribuenti vengono dunque esentati dal versamento delle somme relative alle sanzioni e agli interessi di mora maturati sui propri carichi fiscali iscritti a ruolo.

La definizione agevolata può essere esercitata anche dai contribuenti che hanno già pagato parzialmente le somme iscritte a ruolo purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Sono esclusi dalla definizione agevolata, invece, i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

  1. le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  2. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  3. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  4. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  5. le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (la definizione agevolata si applica solo agli interessi)

Per beneficiare di tale agevolazione, i contribuenti interessati devono presentare, entro il 90°giorno dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), una dichiarazione con cui comunicano all’agente della riscossione il numero di rate nel quale intendono effettuare il pagamento, nonché l’impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti, aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Il numero massimo di rate per il versamento è 4. La presentazione della dichiarazione comporta:

  • la sospensione dei i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione;
  • l’impossibilità per l’agente di riscossione di avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
  • l’impossibilità per l’agente di riscossione di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

Verrà nei prossimi giorni pubblicato un provvedimento recante non solo la modulistica utile al rilascio della dichiarazione suddetta, ma anche le informazioni in merito alla modalità di presentazione della stessa all’agente di riscossione.

Quest’ultimo, una volta ottenuta la dichiarazione, comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. In ogni caso la scadenza della quarta rata non andrà oltre il 15 marzo 2018.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una qualunque rata di quelle prestabilite comporta la decadenza della definizione agevolata.

Il versamento delle somme può essere effettuato presso gli sportelli dell’agente di riscossione, mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’agente di riscossione, mediante domiciliazione bancaria (se il contribuente nella dichiarazione ha indicato il proprio IBAN).

 

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