Le novità sul rendiconto ETS aggregato interessano anche associazioni, enti e realtà operative nel Terzo Settore. In questo approfondimento analizziamo le nuove semplificazioni introdotte per il bilancio 2026, i limiti dimensionali previsti, il nuovo modello ministeriale e le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro. Lo Studio Benedetti Commercialisti, specializzati nella consulenza fiscale e amministrativa per enti associativi, supportano gli ETS nella corretta gestione degli obblighi contabili e di bilancio, evitando errori e garantendo conformità alle nuove disposizioni normative.

Il comma 2-bis dell’articolo 13 del Codice del Terzo Settore (introdotto dall’articolo 4, comma 1, lettera c n.2, L. n.104/2024) prevede che per tutti gli enti del Terzo settore (ad eccezione delle Imprese Sociali e degli ETS aventi natura esclusivamente commerciale), in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Si tratta, pertanto, di una facoltà e non di un obbligo.

 

Vale anche per gli ETS con personalità giuridica

Si tratta di un’importante semplificazione che riguarda tutti gli enti del Terzo settore a prescindere dal fatto che possiedano o meno la personalità giuridica (si tratta di una precisazione importante, atteso che dal bilancio relativo all’esercizio 2025 tutti gli enti del Terzo Settore in possesso di personalità giuridica – ad eccezione di quanto precisato dal MLPS in relazione all’esercizio 2025 e di cui si dirà oltre – non potranno invece adottare il normale modello di rendiconto per cassa di cui al comma 2 dell’articolo 13 del Codice, essendo obbligati ad adottare il modello di bilancio “ordinario” composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione).

Con il Decreto MLPS dello scorso 18 febbraio 2026 (pubblicato nella G.U. n.67 del 21/3/2026) è stato approvato il citato modello di rendiconto per cassa in forma aggregata (Mod. E) che, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del medesimo decreto, potrà essere utilizzato a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 21 marzo 2026 (quindi dall’esercizio 2026 per gli enti di Terzo settore con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).

Più di recente, con la Circolare n.6 del 17 aprile 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha fornito utili indicazioni riguardo all’utilizzo del richiamato rendiconto per cassa in forma aggregata. In particolare, nel documento di prassi viene precisato che:

  • il nuovo modello per cassa in forma aggregata (mod. E) costituisce una sintesi del modello di rendiconto per cassa “ordinario” (identificato come mod. D), senza apportare alcuna innovazione ai contenuti del vigente rendiconto per cassa, né tanto meno al sistema di rilevazione (basato sulle sole movimentazioni monetarie);
  • esso interviene infatti esclusivamente sull’esposizione dei dati contabili, che sono riportati a livello macroaggregato di sezione senza l’ulteriore declinazione nelle singole voci che compongono quest’ultima, mantenendo inalterata la corrispondenza con ciascuna delle sezioni in cui si struttura il rendiconto per cassa ordinario;
  • quanto alla decorrenza, per gli ETS il cui esercizio finanziario sia iniziato ad esempio il 1° luglio 2025 o il 1° settembre 2025, detto modello sarà già utilizzabile con riguardo all’esercizio che andrà a chiudersi, rispettivamente il 30 giugno o il 30 agosto del corrente anno;

 

Il caso

 

La fattispecie

La Circolare MLPS n.6/2026, infine, affronta poi un caso particolare che riguarda gli enti dotati di personalità giuridica con entrate annue inferiori ai 60 mila euro, per i quali alla data del 21 marzo 2026 era già chiuso l’esercizio finanziario (come nel caso di esercizio, coincidente con l’anno solare, chiusosi il 31/12/2025).

 

La soluzione

Il MLPS ritiene al riguardo (tralasciandone in questa sede le motivazioni), che detti enti possano eccezionalmente avvalersi della facoltà di redigere il bilancio relativo all’esercizio 2025 nella forma del rendiconto per cassa ordinario (modello “D”), dovendosi escludere che il possesso della personalità giuridica, associato all’utilizzabilità del rendiconto per cassa in forma aggregata solo successivamente all’adozione del decreto attuativo citato in oggetto, generi in capo agli enti in parola l’obbligo di dover redigere il bilancio economico-patrimoniale in forma ordinaria e per competenza.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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