finanziamenti7 Oltre alle figure classiche del lavoro subordinato e del lavoro autonomo, a partire dagli anni 90 si sono sviluppate diverse forme di collaborazione diverse: nell’attesa che la Legge Delega Lavoro, attualmente in discussione alla Camera, dopo l’approvazione in Senato, proceda con un serio riordino delle tipologie contrattuali oggi esistenti, si ritiene utile riepilogare tali forme lavorative, tratteggiandone gli aspetti essenziali e i principali adempimenti connessi con l’instaurazione del vincolo contrattuale.

 

Il lavoro autonomo occasionale

Prima di affrontare il mondo delle collaborazioni coordinate e continuative, a progetto e non, è opportuno procedere con brevi considerazioni in materia di lavoro autonomo occasionale ex art.2222 cod.civ., norma fondante del lavoro autonomo.

In base a tale disposizione, si definisce contratto d’opera “quando un persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione”.

Riguardo all’occasionalità, si deve fare riferimento ad una disposizione prettamente tributaria, ossia dell’art.5, co.1 d.P.R. n.633/72 (Legge Iva): l’occasionalità deriva dallo svolgimento non abituale di un attività professionale, che farebbe scattare l’obbligo di apertura di posizione Iva.

Analizzandone le condizioni di utilizzo, è bene precisare quanto segue:

1) nel lavoro autonomo occasionale non possono essere presenti forme di coordinamento con il committente, che generalmente si estrinsecano in presenze costanti presso quest’ultimo: come ribadito più volte dal Ministero del Lavoro (si vedano la recente nota n.16920 del 9 ottobre 2014 e la Circolare n.38/10), oltre al rischio di riqualificazione del rapporto, tenuto conto che il lavoro occasionale autonomo non è soggetto alla preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (entro le 24 del giorno antecedente del rapporto di lavoro), in assenza valida documentazione di carattere fiscale sarà applicabile la maxi sanzione per lavoro nero. Come chiarito dalla nota del 9 ottobre 2014, per valida documentazione fiscale idonea ad escludere l’applicazione della maxisanzione si deve intendere la documentazione fiscale obbligatoria (versamento delle ritenute d’acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su mod. 770) prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento;

2) in caso di superamento della soglia dei 5.000,00 euro del reddito annuo, scatta l’obbligo, da parte del/dei committente/i, di operare il versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione Seprata Inps nei termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, ossia entro il giorno 16 del mese successivo all’avvenuto pagamento;

3) non è previsto nessun obbligo assicurativo nei confronti dell’Inail per il lavoratore occasionale accessorio;

4) come detto, non è previsto alcun adempimento amministrativo per l’instaurazione del rapporto.

Il lavoro autonomo abituale con partita Iva

Nel caso in cui un soggetto svolga attività professionale in modo abituale, è tenuto all’apertura di posizione Iva.

Le limitazioni legate alle collaborazioni coordinate e continuative, a progetto e non, hanno determinato un utilizzo spesso fraudolento delle c.d. partite Iva, con lavoratori formalmente autonomi ma di fatto in regime di monocommitenza e di stretto coordinamento con il committente.

Nel tentativo di arginare tale fenomeno, la Legge Fornero (L. n.92/12), ha introdotto un regime di presunzioni, in base al quale le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale Iva saranno considerate non autonome, al di là del nomen juris del contratto, ma di collaborazione coordinata e continuativa, laddove ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:

“a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi (anno civile, secondo l’interpretazione del Ministero del Lavoro);

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente”.

Nel caso in cui si applichi la presunzione relativamente ai primi due punti, stante i due diversi periodi temporali di riferimento, in quanto nella lettera b si precisa che il calcolo debba essere effettuato nell’arco di due anni solari (da intendersi come periodo mobile di 365 giorni), il Ministero del Lavoro ha precisato, con la Circolare n.32/12 che il criterio dell’anno civile adoperato in relazione alla durata – superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi – attragga necessariamente anche il criterio reddituale.

La presunzione legale in esame può essere disattivata in presenza di talune specifiche situazioni, ovvero quando la prestazione effettuata:

a. sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;

b. sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art.1, co.3 L. n.233/90 (per il 2014 19.395,00 euro).

Si ricorda, infine, che il Ministero del Lavoro, con la Circolare n.32/12, ha chiarito che, in riferimento al requisito della prestazione svolta in 8 mesi annui nel biennio, il primo periodo utile di osservazione sia il biennio 2013-2014, in scadenza al prossimo 31 dicembre 2014.

 

Collaborazioni coordinate e continuative a progetto e non

I rapporti di collaborazione si concretizzano in una prestazione d’opera, di natura autonoma, continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art.409 c.p.c.).

Il D.Lgs. n.276/03, come modificato dal co.22 dell’art.1, lett.a della L. n.92/212, prevede che, fermo restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di co.co.co. prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art.409 c.p.c. n.3, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

La collaborazione coordinata e continuativa nella modalità inizialmente definita, e dunque senza che sia obbligatoria la stesura di un progetto, è rimasta applicabile per previsione normativa del D.Lgs. n.276/03 in determinate aree riservate:

a) rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

b) collaborazioni occasionali;

c) professioni intellettuali per il cui svolgimento è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;

d) rapporti di collaborazione nella pubblica amministrazione;

e) rapporti di collaborazione per fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali;

f) rapporti di collaborazione con i percettori di pensione di vecchiaia;

g) rapporti di collaborazione nell’ambito dei servizi di cura ed assistenza della persona nel limite massimo di 240 ore con lo stesso committente;

h) rapporti di collaborazione per attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call-center in outbound con riferimento alle previsioni retributive del Ccnl di settore.

Da un punto di vista gestionale è opportuno ricordare che:

1. Per l’instaurazione legittima è necessario procedere con la comunicazione di assunzione entro le 24 del giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro;

2. sono soggetti a assicurazione Inail;

3. Sono assoggettati a contribuzione, gestione separata Inps (28,72%; in caso di titolari di pensione o già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria 22%; 1/3 a carico del collaboratore).

 

Collaborazioni coordinate e continuative occasionali

In caso di collaborazioni coordinate e continuative occasionali, l’art.61 D.Lgs. n.276/03 esclude la necessità del progetto: la disposizione riguarda i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nell’anno solare (ovvero 240 ore nei servizi socio assistenziali), salvo che il compenso complessivamente percepito sia superiore a 5.000 euro.

È opportuno precisare che, eccetto l’obbligo del progetto, la disciplina applicabile è quella delle collaborazioni coordinate e continuative, incluso gli obblighi di contribuzione (che scattano fin dal primo euro riconosciuto al collaboratore).

 

Associazione in partecipazione

A seguito delle modifiche operate dalla Legge Fornero, ha perso appeal l’utilizzo dell’associazione in partecipazione, in quanto ora è previsto che, qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione degli associanti legati all’associato da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo.

In line generale, si ricorda che il contratto di associazione in partecipazione è un contratto tipico regolato, per quanto riguarda la disciplina civilistica, dagli artt. da 2549 a 2554 cod.civ..

Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto (art.2549 cod.civ.). L’associato, a sua volta, può partecipare all’attività dell’associante in vario modo, sia apportando capitale sia apportando la propria prestazione lavorativa. Nel contratto di associazione i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante (art.2551 cod.civ.).

La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.

La previsione secondo la quale la gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante (co.1, art.2552 cod.civ.) è tuttavia derogabile, potendo le parti attribuire all’associato poteri di gestione sia interna che esterna (verso terzi), purché agisca in nome e nei limiti dei poteri ricevuti dall’associante.

 

Il lavoro accessorio

Tra le forme lavorative utilizzabili ricordiamo, infine, che in caso di prestazioni di breve durata la forma più vantaggiosa, da un punto di vista economico e gestionale, è rappresentata dal lavoro accessorio mediante voucher.

Ai sensi della disciplina vigente, ora è possibile utilizzare il lavoro accessorio esclusivamente in base a parametri economici, e non più nel rispetto di condizioni soggettive riferite al lavoratore o al datore di lavoro, ovvero alle attività svolte.

Per il 2014, è utilizzabile nei limiti di 5.050 euro nette (6.740 euro lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità di committenti, nel corso di un anno civile o, nel caso di prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito, di 3.000 euro nette (4.000 euro lorde) complessive nell’anno civile.

Nel caso di committente imprenditore commerciale (cioè un soggetto, persona fisica o giuridica, che opera sul mercato per la produzione, commercializzazione o gestione di beni e servizi), o libero professionista, il limite economico diventa per il 2014, di 2020 euro nette (pari a 2690 euro lorde) fermo restando il limite complessivo di 5050 euro nette.

I buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell’Inps (13%), l’assicurazione all’Inail (7%) e un compenso all’Inps per la gestione del servizio. Il valore netto favore del prestatore è di 7,50 euro.

Il voucher da 10 euro corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.

L’utilizzo dei buoni lavoro regolamenta il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale.

Non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

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