Si rende noto alla Clientela che l’Agenzia delle Entrate, con apposita risoluzione, ha chiarito che, nel caso in cui vengano erogati esclusivamente rimborsi spese a soggetti con i quali si intrattengono rapporti occasionali, non è necessario applicare la ritenuta d’acconto del 20%, contrariamente a quanto era abitudine fare nel passato.
Si tratta, come prevede la risoluzione, di una soluzione dettata da esigenze di semplificazione, quindi con carattere di natura innovativa.
Le conclusioni valgono:
- sia quando le spese sono sostenute dal collaboratore e poi rimborsate dal committente;
- che quando le spese sono direttamente sostenute dal committente.
Nella tabella che segue si presenta una rassegna delle situazioni che più frequentemente si possono presentare ove il percettore non svolga abitualmente attività di lavoro autonomo:
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Casistica |
Committente |
Percettore (non lavoratore autonomo abituale) |
| caso A
Il committente sostiene direttamente le spese di viaggio, vitto e alloggio |
Di fatto non viene erogato alcun compenso, con la conseguenza che non va operata la ritenuta |
Di fatto non percepisce alcun compenso, con la conseguenza che non compila la dichiarazione |
| caso B
Il percettore sostiene direttamente le spese di viaggio, vitto e alloggio e ne chiede il rimborso |
Di fatto non viene erogato alcun compenso, con la conseguenza che non va operata la ritenuta. Si dovrà acquisire la documentazione comprovante le spese. |
Di fatto non percepisce alcun compenso, con la conseguenza che non compila la dichiarazione. Dovrà consegnare al committente il giustificativo delle spese sostenute per ottenerne il rimborso |
Si faccia attenzione al fatto che la risoluzione sottolinea che il meccanismo funziona solo nel caso in cui il rimborso sia di misura esattamente pari alle spese sostenute; il concetto può essere meglio chiarito con due esempi numerici.
| Esempio 1 |
Il sig. Mario Rossi (lavoratore dipendente) viene invitato a partecipare ad una convention, estranea al proprio lavoro subordinato, per esporre la propria esperienza ai convenuti.
Per giungere alla meta, il sig. Rossi sostiene:
- €50 di spese per biglietto ferroviario;
- €80 di spese per il pernotto in hotel;
- €40 di spese per il vitto.
Nel caso in cui la società che lo ha invitato rimborsi al sig. Rossi l’importo esatto di €170,00, si applica il criterio di semplificazione sopra esposto. Quindi, niente ritenuta per il committente e niente dichiarazione per il percettore.
Nulla cambierebbe (anzi, forse le cose sarebbero più facili) se le spese fossero sostenute direttamente dalla committente.
| Esempio 2 |
Lo stesso sig. Mario Rossi dell’esempio precedente accetta di partecipare alla convention, ed a fronte di questa partecipazione riceve un rimborso forfetario spese di €200,00, pur avendo sostenuto spese solo per €170,00.
La committente, erogando somme maggiori di quelle effettivamente spese, dovrà operare la ritenuta d’acconto del 20% sull’intero importo (nello specifico €40,00, vale a dire 200 x 20%).
Il sig. Rossi, compilerà la dichiarazione dei redditi indicando un imponibile di 200, e portando in deduzione le spese direttamente afferenti la prestazione, vale a dire 170.
Si rammenta, infine, che i concetti sopra esposti non trovano mai applicazione ove il soggetto percettore fosse un soggetto che svolge attività di lavoro autonomo abituale.
Si pensi al sig. Carlo Verdi, consulente marketing, che accetta di partecipare alla convention ricevendo solo il puro rimborso delle spese ricevute; in questo caso, egli dovrà emettere la fattura indicando l’ammontare dei rimborsi e subirà la ritenuta sull’intero importo.
Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario per adeguare le procedure interne aziendali alle nuove indicazioni di prassi.
