Con la Legge di Bilancio per l’anno 2017 viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni immobilizzate di controllo/collegamento risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio 2016 e comporta l’applicazione di una imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili. Il riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali è differito:

  • all’esercizio 2019 per la rilevanza degli ammortamenti sul valore rivalutato del bene (per i beni immobili all’esercizio 2018);
  • all’esercizio 2020 per la rilevanza della plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione/autoconsumo del bene rivalutato.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2016, pertanto entro il 30 giugno 2017. È possibile, inoltre, affrancare il saldo attivo di rivalutazione versando una ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

 

L’ambito soggettivo e oggettivo della rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni

Sono ammessi alla rivalutazione tutti i titolari di reddito di impresa che non applicano i principi contabili internazionali. Le imprese in contabilità semplificata devono redigere un apposito prospetto da cui risultino i dati della rivalutazione.

La rivalutazione può essere effettuata su qualsiasi bene materiale o immateriale iscritti tra le immobilizzazioni o su partecipazioni in società controllate o collegate (articolo 2359, cod.civ.) iscritte tra le immobilizzazioni, per categorie omogenee. Si evidenziano nella tabella sottostante le caratteristiche dei beni e delle partecipazioni rientranti nell’ambito oggettivo della norma:

 

ATTIVO CIRCOLANTE Sia i beni merce sia le partecipazioni iscritti nell’attivo circolante non sono rivalutabili
IMMOB. IMMATERIALI Sono rivalutabili solo i beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati (brevetti, licenze, marchi, software, etc.)
ACQUISTI 2016 I beni/partecipazioni devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2016, ma obbligatoriamente acquistati entro il 31 dicembre 2015. I beni/partecipazioni acquistati nel 2016 non sono rivalutabili
CATEGORIE OMOGENEE La rivalutazione deve essere effettuata per categoria omogenea, sulla base di un unico criterio per tutti i beni ad essa appartenenti
BENI TOTALMENTE AMMORTIZZATI I beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultanti dal bilancio ovvero dal registro dei beni ammortizzabili. Relativamente ai beni immateriali completamente ammortizzati, rileva ai fini della rivalutazione se gli stessi siano tutelati alla data del 31 dicembre 2016

 

Le modalità di effettuazione della rivalutazione

La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2017 (per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare nel bilancio 2016).

Il valore iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione (valore residuo ammortizzabile) non può eccedere il maggiore tra i due importi seguenti:

  • valore d’uso interno legato alla consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica nell’impresa;
  • valore d’uso esterno legato al valore corrente e alle quotazioni in mercati regolamentati.

Ai fini della contabilizzazione dell’importo rivalutato, può essere utilizzato alternativamente uno dei tre seguenti metodi:

  1. rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento: consente di mantenere inalterata l’originaria durata del periodo di ammortamento;
  2. rivalutazione del solo costo storico: determina un allungamento del periodo di ammortamento;
  3. riduzione del fondo di ammortamento: non viene modificato il costo storico del bene.

Nel caso in cui la rivalutazione sia effettuata secondo le modalità 1 o 2 l’iscrizione del nuovo costo storico non potrà mai essere ad un valore superiore a quello di acquisto dello stesso bene nuovo.

 

Il versamento dell’imposta sostitutiva e la facoltà di affrancare il saldo attivo

Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto tramite il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e delle eventuali addizionali: la misura dell’imposta è determinata nel 12% per i beni non ammortizzabili e nel 16% per i beni ammortizzabili. L’imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (30 giugno 2017 se il periodo di imposta coincide con l’anno solare 2016).

I maggiori valori attribuiti in sede di rivalutazione si considerano fiscalmente riconosciuti dal 3° esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita (quindi, dal 2019 per le rivalutazioni operate sui bilanci 2016). Limitatamente ai beni immobili il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dall’esercizio in corso al 1° dicembre 2018 (quindi, dal 2018 per le rivalutazioni operate sui bilanci 2016). Ai soli fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione/autoconsumo del bene rivalutato, sono previsti termini ancora più lunghi: la rivalutazione fa fede solo a decorrere dal 4° esercizio successivo a quello in cui è eseguita (quindi, dal 2020 per le rivalutazioni operate sui bilanci 2016). I maggiori ammortamenti civilistici fiscalmente non riconosciuti nei periodi di imposta successivi al 2016 e antecedenti al periodo di imposta di rilevanza della rivalutazione saranno recuperati al termine del processo di ammortamento civilistico.

 

Non è possibile effettuare la rivalutazione con soli effetti civilistici, in assenza del versamento dell’imposta sostitutiva. Il maggior valore derivante dalla rivalutazione (saldo attivo di rivalutazione), al netto dell’imposta sostitutiva, va imputato in una riserva di rivalutazione ex L. 232/2016 (in sospensione di imposta), o ad incremento del capitale sociale a mezzo di atto pubblico. Nel modello Unico 2017 (quadro RV) bisognerà dare indicazione della rivalutazione effettuata.

È possibile, invece, affrancare in tutto o in parte il saldo attivo di rivalutazione versando una ulteriore imposta sostitutiva del 10% sull’ammontare lordo della rivalutazione. L’affrancamento consente di distribuire liberamente la riserva di rivalutazione quale riserva di utili, che sarà tassata in capo ai soci all’atto della percezione, secondo le regole ordinarie della tassazione dei dividendi.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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