normegiuridiche_6L’articolo 10-ter D.Lgs. n.74/00, richiamando l’art.10-bis, prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a €50.000.

Ne consegue che nel caso di dichiarazione annuale fedele, debito di importo superiore a € 50.000 con mancato versamento dello stesso entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo risulterebbe realizzata la fattispecie del reato penale come specificato anche dalla circolare n.28 del 4 agosto 2006 par.4.

Coloro quindi che non avessero provveduto al versamento del debito Iva per importi superiori alla soglia di € 50.000 risultanti dalla dichiarazione del periodo di imposta 2012, per non incorrere nelle sanzioni di carattere penale, potranno provvedere entro il prossimo 27 dicembre a versare almeno l’importo necessario a non integrare l’ipotesi di delitto (riportare cioè il debito sotto gli € 50.000).

Il reato non si consuma quindi per il solo ritardato versamento del debito alle scadenze previste, ma è necessaria l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione e che tale omissione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

 

Il 27 dicembre 2013 rappresenta, quindi, il momento oltre il quale l’omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, ovvero 2012, se l’importo è superiore a € 50.000, costituisce violazione che assume rilevanza penale. A nulla rilevando il successivo versamento (ad esempio fatto al 28 di dicembre).

 

Il ritardato versamento, pur non escludendo la sussistenza di un delitto oramai perfetto consente, però, se comprensivo anche del pagamento degli interessi e delle sanzioni amministrative conseguenti, l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.13 D.Lgs. n.74/00 (diminuzione della pena ad un terzo).

Una tabella ci aiuterà a capire il verificarsi del delitto:

 

Dichiarazione presentata omesso pagamento di imposta inferiore a € 50.000   nessun reato
omesso pagamento di imposta superiore a € 50.000 versamento di Iva entro il 27/13 per raggiungere un debito complessivo inferiore a €50.000 nessun reato
mancato versamento dell’iva al 27/13 realizzazione del reato
versamento dell’imposta con sanzioni ed interessi dopo il 27/13 realizzazione del reato con applicazione delle attenuanti

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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