Due le novità che interessano l’obbligo di esercizio e versamento delle ritenute d’acconto. La prima riguarda gli agenti e i mediatori di assicurazione che diventano soggetti obbligati all’applicazione della ritenuta sulle proprie provvigioni, la seconda riguarda le nuove indicazioni in tema di versamento.

 

Agenti e i mediatori di assicurazione

Con la circolare n. 7/E/2024 del 21 marzo scorso l’Agenzia delle entrate ha dettano le regole applicative per le ritenute di agenti e mediatori in base alle modifiche intervenute con la Legge di Bilancio 2024.

Come noto l’articolo 1, commi 89 e 90, L. 213/2023, Legge di Bilancio 2024, ha modificato il comma 5 dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973 abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.

Da quanto suddetto deriva che a far data dallo scorso 1° aprile 2024, la ritenuta d’acconto dovrà essere applicata anche ai pagamenti delle provvigioni effettuati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.

Serve quindi riconsiderare le norme che regolano l’obbligo di esercizio della ritenuta e nello specifico l’articolo 25-bis, comma 1, D.P.R. 600/1973. L’aliquota della ritenuta da applicare sulle provvigioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione è pari al 23% ed è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è pari al 20% dell’ammontare delle provvigioni.

Agenti senza dipendenti 23% sul 50% delle provvigioni
Agenti con dipendenti 23% sul 20% delle provvigioni

Si rende ora necessario ripensare al processo di comunicazione ai committenti dell’esistenza di dipendenti o terzi collaboratori. Tale dichiarazione va spedita al committente, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante raccomandata A/R, tuttavia, se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata entro i 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.

Ne deriva che, considerando che la modifica della Legge di Bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione sopra citata che cade come detto al 31 dicembre dell’anno precedente, si ritiene che le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione potranno pervenire entro i 15 giorni successivi alla decorrenza della norma ovvero entro il 16 aprile 2024.

 

Nuovi termini per il versamento delle ritenute d’acconto

Per i compensi corrisposti dal 2024, il “Decreto Adempimenti” ha semplificato i termini di versamento delle ritenute operate dai sostituti d’imposta di importo minimo, in particolare è prevista la possibilità:

  • di non effettuare il versamento nei termini ordinari (16 del mese successivo a quello del pagamento) nel caso in cui il cumulo progressivo delle ritenute dovute dal mese di gennaio fino al mese di novembre non superi una determinata soglia; in tal caso il versamento è dovuto il 16 dicembre;
  • le ritenute operate nel mese di dicembre devono essere versate entro il 16 gennaio dell’anno successivo.

Detto “importo minimo” è diversificato in relazione alla tipologia di sostituto o prestazione resa:

  • per i condomini: l’importo minimo è determinato in 500 euro;
  • per qualsiasi sostituto: l’importo minimo è determinato in 100 euro.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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