Sono state apportate modificazioni all’articolo 19, D.P.R. 602/1973 che regola le richieste di dilazione dei ruoli presentate all’agente della riscossione. Per quanto riguarda le istanze di rateazione presentate a decorrere dal 22 ottobre 2015, la decadenza si verificherà non più a seguito del mancato pagamento di 8 rate non consecutive ma di 5 rate e sarà sempre possibile richiedere l’ammissione ad un nuovo piano di rateazione.

 

Le istanze di rateazione presentate dal 22 ottobre 2015

Le istanze di rateazione di ruoli notificati per importi inferiori a 50.000 euro vengono accettate dall’Agente della riscossione senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea difficoltà economica, fermo restando che l’importo di ciascuna rata deve essere almeno pari a 100 euro. Ai sensi della Direttiva 07 maggio 2013 di Equitalia è stabilito che per gli importi superiori a 50.000 euro la concessione della dilazione è subordinata alla verifica da parte dell’agente della riscossione dell’Indice di Liquidità, che deve essere obbligatoriamente di importo minore a 1, in caso contrario non sussiste il requisito della temporanea difficoltà economica. L’Indice di Liquidità si desume dallo Stato patrimoniale, rapportando la somma di Liquidità differita e corrente al Passivo corrente. L’Indice Alfa serve, invece, quale parametro per determinare il numero massimo delle rate concedibili.

Dal 22 ottobre 2015 con l’entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015 cambia il numero di rate scadute che causa la decadenza dal beneficio della rateazione:

  • per le rateazioni concesse fino al 21 ottobre 2015 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive;
  • per le rateazioni concesse dal 22 ottobre 2015 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. In questi casi se il debitore decade dalla dilazione, il carico potrà essere nuovamente rateizzato in futuro se all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data verranno integralmente saldate.

Quindi, a differenza di quanto accadeva nel sistema pregresso (dilazioni concesse fino al 21 ottobre 2015 – ove, a seguito della decadenza, il carico non poteva più essere dilazionato), ora il contribuente, se onora tutte le rate non pagate, può beneficiare ulteriormente della dilazione anche in caso di avvenuta decadenza da un piano di rateazione già concesso.

La rateazione delle somme iscritte a ruolo, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a 120 rate mensili (piano di rateazione straordinario). Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente: la accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito tributario secondo un piano di rateazione ordinario e la solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

 

Se nel corso di un piano di rateazione (ordinario o straordinario) già concesso e non decaduto è peggiorata la situazione economica del contribuente non consentendo più di sostenere il piano di rateizzazione in corso è possibile richiedere all’Agente della riscossione la proroga delle rate. La proroga richiedibile una sola volta può essere:

·        ordinaria fino ad un massimo di ulteriori 72 rate mensili;

·        straordinaria fino ad un massimo di ulteriori 120 rate mensili.

La richiesta di una eventuale proroga deve essere richiesta prima della decadenza del piano di rateazione e deve essere caratterizzata da una preliminare verifica contabile della situazione economica-patrimoniale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

 

 

 

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