Le nuove previsioni introducono un cambio “epocale” nella modalità di determinazione del reddito per i soggetti che hanno un volume d’affari inferiore a 400mila euro (contabilità semplificata per i servizi), in quanto il vigente principio di competenza viene sostituito con il principio di cassa (o, come meglio si vedrà, con un principio misto cassa-competenza).

Il nuovo regime “di cassa”, pertanto, costituirà dal 2017, per i soggetti rientranti nei consueti limiti di ricavi previsti dal comma 1, articolo 18, D.P.R. 600/1973 (400.000 euro per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi e 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività) il regime contabile “naturalmente” applicabile. L’applicazione del regime di cassa presuppone, quindi, l’aggiornamento delle regole contabili da utilizzare, essendo richiesta l’evidenza delle movimentazioni di incasso e pagamento.

Avvalendosi di una specifica opzione vincolante per almeno un triennio, prevista dal comma 5, del novellato articolo 18, D.P.R. 600/1973, i soggetti interessati potranno attribuire rilevanza, anziché al momento degli incassi e dei pagamenti, a quello della “registrazione” dei documenti, mantenendo in tal modo una situazione per certi versi assimilabile (ma non identica) a quella fondata sul precedente criterio di competenza.

Per quanti, invece, dovessero ritenere conveniente rimanere con il criterio di competenza per la determinazione del proprio reddito, l’unica possibilità resta quella dell’esercizio dell’opzione per la contabilità ordinaria. In tal caso, contrariamente alle previsioni dell’articolo 3, D.P.R. 442/1997 secondo le quali le opzioni contabili restano valide per un solo anno, il comma 8, del nuovo articolo 18, D.P.R. 600/1973 prevede per tale opzione un vincolo triennale (si tratta certamente di un refuso che, tuttavia, risulterebbe superabile solo a seguito di una specifica modifica normativa).

Entrambe le opzioni in precedenza richiamate osservano la tradizionale regola del “comportamento concludente”, con il conseguente obbligo di confermare le medesime in occasione della compilazione del modello di dichiarazione annuale Iva relativo al periodo d’imposta nel quale le stesse sono state esercitate (per il periodo d’imposta 2017 si tratta del quadro VO del modello di dichiarazione annuale Iva2018 che sarà da presentare nel periodo 1° febbraio 2018 – 30 aprile 2018).

La situazione che, quindi, si presenta a partire dal periodo d’imposta 2017 per i soggetti che nel 2016 hanno adottato il regime di contabilità semplificata, e che non hanno superato i limiti in precedenza richiamati, è la seguente:

  1. applicazione del regime “naturale” di cassa (o, misto cassa-competenza) di cui al nuovo articolo 66, Tuir e articolo 18, D.P.R. 600/1973
  2. in alternativa, opzione triennale per l’adozione del criterio della “registrazione”, in deroga alla rilevanza del momento dell’incasso e del pagamento
  3. in alternativa, opzione per il regime di contabilità ordinaria.

I commi 20 e 21, articolo 1, Legge di Bilancio 2017 intervengono anche sulla disciplina del D.Lgs. 446/1997 al fine di prevedere, per le imprese in contabilità semplificata, che anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap vengano utilizzati i nuovi criteri già previsti ai fini reddituali.

 

Il nuovo regime di contabilità semplificata

Si riportano di seguito, in sintesi, le regole di determinazione del reddito previste dal nuovo articolo 66, Tuir, che come detto seguono un criterio che potrebbe essere definito di cassa-competenza, atteso che in relazione a taluni componenti continuano a valere le “vecchie” regole di determinazione.

Dal 2017 il reddito dei soggetti in regime di contabilità semplificata (in assenza dell’opzione per la rilevanza del momento della registrazione dei documenti) sarà determinato come segue:

 

Ricavi di cui all’articolo 85, Tuir (ricavi tipici) solo se percepiti nel periodo d’imposta

+ Proventi di cui all’articolo 89, Tuir (dividenti e interessi) solo se percepiti nel periodo d’imposta

– Spese sostenute (pagate) nel periodo d’imposta

+ Ricavi articolo 57, Tuir (proventi da autoconsumo)

+ Ricavi articolo 90, Tuir (proventi immobiliari determinati secondo le regole catastali)

+ Plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86, Tuir

+ Sopravvenienze attive di cui all’articolo 88, Tuir

– Minusvalenze e sopravvenienze di cui all’articolo 101, Tuir

– Quote di ammortamento secondo regole di cui articolo 64, comma 2, 102 e 103, Tuir

– Perdite di beni strumentali e perdite su crediti a norma dell’articolo 101, Tuir

– Accantonamenti di quiescenza e previdenza di cui all’articolo 105, Tuir

 

A queste previsioni, per regolare il periodo transitorio, vengono introdotti due corollari:

  • la rilevanza delle rimanenze nel primo esercizio di applicazione e
  • la regola della rilevanza “particolare” per evitare salti di imposta nel passaggio tra le due regole applicative.

È proprio la presenza di consistenti rimanenze di magazzino che in taluni casi potrebbe rendere critica l’applicazione delle nuove regole (e, in taluni casi, rendere conveniente valutare per l’applicazione del regime di contabilità ordinaria) atteso che l’impossibilità di sterilizzare i beni acquistati e presenti alla fine del periodo d’imposta determinerà nel primo anno di applicazione delle nuove regole, consistenti perdite fiscali che non potranno essere recuperate in futuro stante l’impossibilità del riporto a nuovo delle medesime.

 

Va, infine, ricordato che nessuna modifica recente ha interessato tali soggetti con riferimento alle modalità di determinazione dell’Iva, che restano pertanto quelle ordinarie. Resta in ogni caso presente la possibilità di optare, al ricorrere delle condizioni previste, per il regime dell’Iva per cassa introdotto dall’articolo 32, D.L. 83/2012 già dal 1° dicembre 2012.

Trattandosi di novità che impattano in maniera decisamente innovativa sui comportamenti dei contribuenti e che comportano un deciso aggravio degli adempimenti di natura contabile, si invitano i soggetti interessati a contattare lo Studio al fine di procedere ad un incontro nel quale effettuare le opportune valutazioni circa le concrete modalità di tenuta della contabilità a partire dal 1° gennaio 2017.

 

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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