dichiarazioni fiscaliAl fine di reperire le risorse finanziarie per la copertura degli interventi in materia di Imu, il Legislatore ha modificato, peggiorandole, le disposizioni in tema di benefici fiscali connessi al pagamento di premi per le polizze di assicurazione a copertura rischio vita e infortuni; il tutto troverà applicazione già a decorrere dal periodo di imposta 2013.

Precedentemente alle modifiche in commento, il beneficio fiscale si assestava su un importo del 19% nel limite di spesa di € 1.291,14 di quanto pagato:

  • in relazione alle polizze sottoscritte a partire dal 1/1/01, a titolo di premio per assicurazione aventi ad oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto.
  • in relazione alle polizze sottoscritte fino al 31/12/00 a titolo di premio per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; per queste polizze la detrazione è ammessa (sino alla scadenza del contratto) a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima (5 anni)

Per entrambe le tipologie di polizza, quindi, vengono ridotte le misure della detrazione nel modo che segue.

 

Le nuove misure della detrazione

Per l’anno 2013 il nuovo panorama corrisponde al seguente:

  • la detrazione del 19% è ammessa, sempre in relazione alle assicurazioni di cui sopra, nel limite di spesa di € 630.

A decorrere dall’anno 2014, invece, la detrazione del 19% si applicherà su un massimale di spesa:

  • di € 530 per i contratti di assicurazione sulla vita;
  • di € 1.291,14 limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente.

 

Ulteriori modifiche dal 2014

A completare il panorama, si prevede anche che, sempre a decorrere dall’anno 2014, non si possa più dedurre il contributo al SSN compreso nel premio di assicurazione RC dei veicoli.

Per conseguenza, a decorrere dal medesimo anno 2014, cessa di avere applicazione anche la misura introdotta nel 2012 in forza della quale tale beneficio si applica solo per la parte che eccede € 40.

 

Previdenza complementare

Si rammenta che, invece, non sono state modificate le misure che consentono la deduzione, sia pure entro certi limiti, dei contributi versati alle forme di previdenza complementare; da ciò si desume una preferenza del Legislatore verso tali forme di accumulo, a discapito delle assicurazioni sulla copertura del rischio vita e infortuni.

A seguire, presentiamo uno schema di riepilogo.

 

Tipo spesa

Sino al 2012

Per il 2013

Dal 2014

assicurazione vita e infortuni

(sottoscrivibili fino al 31/12/00)

19% su un massimale di

€ 1.291,14

19% su un massimale di

€ 630,00

19% su un massimale di

€ 530,00

assicurazioni rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante

(sottoscrivibili dal 1/1/01)

19% su un massimale di

€ 1.291,14

19% su un massimale di

€ 630,00

19% su un massimale di

€ 530,00

assicurazioni a copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

(sottoscrivibili dal 1/1/01)

19% su un massimale di € 1.291,14

19% su un massimale di

€ 630,00

19% su un massimale di € 1.291,14

contributi al SSN compresi nelle assicurazioni sulla circolazione dei veicoli

deducibili per la quota che eccede i 40 €

deducibili per la quota che eccede i 40,00 €

non deducibili

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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