Gli articoli 306-310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, devono
essere interpretati nel senso che, qualora, nell’ambito di un servizio turistico reso ad un viaggiatore
dietro pagamento di un prezzo forfettario tassato conformemente alle disposizioni
in parola, un’agenzia di viaggio fornisca allo stesso viaggiatore una prestazione propria di
trasporto costituente uno degli elementi del suddetto servizio turistico, siffatta prestazione
è assoggettata al regime generale dell’Imposta sul valore aggiunto, segnatamente quanto
all’aliquota di imposizione, e non al regime speciale dell’Imposta sul valore aggiunto applicabile
alle operazioni delle agenzie di viaggio. Conformemente all’articolo 98 della direttiva
di cui trattasi, se gli Stati membri hanno previsto un’aliquota ridotta dell’Imposta sul valore
aggiunto in materia di prestazione di servizi di trasporto, siffatta aliquota ridotta è applicabile
alla prestazione suddetta

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