A partire dal 2017 obbligo di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”) con cadenza trimestrale. In data 24 ottobre 2016 con GU n. 249 è stato pubblicato il decreto legge 193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, le cui disposizioni entrano in vigore dal 24 ottobre 2016.

In particolare l’art.4 del decreto ha modificato l’art.21 del Dl 78/2010 in materia di spesometro. La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, adempimento annuale ante modifiche, diviene dal 2017 un adempimento trimestrale.

I soggetti passivi ai fini Iva trasmettono entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre i seguenti dati riferiti alle fatture emesse e ricevute:

  • dati della controparte;
  • data e numero fattura;
  • base imponibile;
  • aliquota applicata;
  • ammontare dell’imposta;
  • tipologia di operazione.

Per le operazioni suddette, gli obblighi di conservazione elettronica si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle entrate, con tempi e modalità che saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Vanno inoltre trasmesse, con stesse modalità e stessi termini dello spesometro, le liquidazioni periodiche ai fini Iva, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (art. 21 bis del Dl 78/2010).

Il nuovo adempimento periodico si innesta nel processo di implementazione della compliance tra il Fisco ed il contribuente, il quale verrà informato in merito ed eventuali incoerenze tra quanto dichiarato e/o versato e le altre informazioni in possesso dell’Agenzia e potrà fornire informazioni ovvero ravvedersi con una riduzione delle sanzioni.

Sono esonerati dalla trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA i soggetti non tenuti alla presentazione della Dichiarazione Iva  o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Il decreto prevede anche un credito d’imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 e con un volume d’affari nell’anno precedente non superiore a 50.000 euro, per l’adeguamento tecnologico connesso alle modifiche normative da usare in compensazione dal 2018.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1°gennaio 2017. La prima scadenza utile ai fini della comunicazione sarà, dunque, relativa al I trimestre 2017 e cadrà in data 31 maggio 2017; nel frattempo un provvedimento dell’Agenzia definirà i dettagli del ‘nuovo spesometro’. Si presume, dunque, che lo spesometro relativo alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 segua la precedente normativa.

La comunicazione di tali dati comporta la soppressione dal 2017 dei seguenti adempimenti:

  1. la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (art.7,dodicesimo comma, del DPR 605/1973);
  2. la trasmissione degli elenchi Intrastat limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’UE;
  3. la comunicazione annuale delle operazioni con i Paesi Black List (art.1 commi da 1 a 3 del Dl 40/2010). La comunicazione va ancora effettuata per le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2016.

La dichiarazione Iva annuale va presentata nel mese di febbraio per l’Iva dovuta per il 2016 e tra il 1° febbraio e il 30 aprile per l’Iva dovuta a decorrere dal 2017.

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