Startup innovativa requisiti e detrazioni 2026
Lo Studio Benedetti Commercialisti è specializzato nella gestione fiscale, contabile e societaria di start-up innovative e PMI innovative. Una delle domande che riceviamo più spesso è apparentemente semplice: quali sono per una startup innovativa i requisiti da rispettare? Subito dopo ne arriva un’altra: come funziona la detrazione fiscale per chi investe?
Sono due domande strettamente collegate. Prima di utilizzare le agevolazioni occorre infatti verificare che la società possieda realmente i requisiti previsti dalla legge. E, quando entra un investitore, non basta che la società sia genericamente una start-up: occorre controllare iscrizione, anzianità, modalità dell’investimento e regime fiscale utilizzabile.
La normativa di riferimento resta il D.L. 179/2012, profondamente modificato dalla Legge 193/2024. Dal 2025 sono cambiati sia alcuni requisiti delle start-up innovative sia gli incentivi destinati agli investitori.
Startup innovativa requisiti: la verifica da fare
Una start-up non diventa “innovativa” perché utilizza tecnologia, sviluppa un’applicazione o propone un’idea nuova.
Start-up innovativa è una qualifica giuridica precisa.
La società deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese e deve possedere tutti i requisiti obbligatori previsti dall’art. 25 del D.L. 179/2012. A questi deve aggiungersi almeno uno dei tre requisiti di innovatività indicati dalla stessa norma.
I requisiti obbligatori della start-up innovativa
La verifica dovrebbe partire da una vera checklist.
| Requisito | Cosa controllare |
|---|---|
| Forma societaria | Deve essere una società di capitali, anche cooperativa, non quotata |
| Dimensione | Deve essere una micro, piccola o media impresa secondo la disciplina UE |
| Anzianità | Al momento dell’accesso deve rispettare il limite dei 60 mesi dalla costituzione |
| Sede | Italia oppure altro Stato UE/SEE con sede produttiva o filiale in Italia |
| Valore della produzione | Dal secondo anno non deve superare 5 milioni di euro |
| Utili | Non deve distribuire né avere distribuito utili |
| Attività | Deve sviluppare, produrre e commercializzare prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico |
| Agenzia e consulenza | Non può svolgere in via prevalente attività di agenzia o consulenza |
| Origine della società | Non deve derivare da fusione, scissione o cessione di azienda o ramo d’azienda |
L’esclusione delle attività svolte prevalentemente come agenzia o consulenza e il requisito dimensionale di MPMI sono tra le novità introdotte dalla Legge 193/2024.
Questo passaggio merita attenzione. Non è sufficiente inserire nello statuto le parole “innovazione” o “tecnologia”. L’oggetto sociale deve essere coerente con l’attività concretamente svolta.
I tre requisiti di innovatività
Oltre ai requisiti precedenti, la società deve possedere almeno uno dei seguenti tre elementi.
1. Spese di ricerca e sviluppo almeno al 15%
Le spese di ricerca e sviluppo devono essere pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione.
Il calcolo non coincide sempre con la ricerca e sviluppo intesa in senso strettamente contabile. La disciplina delle start-up innovative comprende, tra l’altro, determinate spese per sperimentazione, prototipazione, sviluppo competitivo, personale e consulenti impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, incubazione e tutela della proprietà intellettuale.
È quindi opportuno verificare questo requisito prima della chiusura del bilancio. Ricostruirlo dopo può essere molto più difficile.
2. Personale altamente qualificato
In alternativa, la società può utilizzare il requisito relativo al personale.
La norma richiede:
- almeno un terzo della forza lavoro costituita da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con i requisiti previsti dalla legge;
- oppure almeno due terzi della forza lavoro in possesso di laurea magistrale.
Anche in questo caso non basta una valutazione generica. Vanno verificati titoli, rapporti con la società e composizione effettiva della forza lavoro.
3. Brevetto o software registrato
Il terzo percorso riguarda la proprietà intellettuale.
La società può qualificarsi attraverso la titolarità, il deposito o la disponibilità nei termini previsti dalla norma di una privativa industriale oppure attraverso la titolarità di un programma per elaboratore registrato.
Per molte software house e start-up digitali questo è il requisito più immediato. Deve però esserci coerenza tra la proprietà intellettuale e l’attività svolta dalla società.
Come verificare se una società è davvero una startup innovativa
La prima verifica è semplice: consultare una visura camerale aggiornata e controllare l’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese.
È però solo il primo controllo.
L’iscrizione deriva infatti da una dichiarazione del legale rappresentante. Per una verifica sostanziale occorre esaminare anche:
- statuto e oggetto sociale;
- data di costituzione e storia societaria;
- ultimo bilancio;
- valore della produzione;
- costi di ricerca e sviluppo;
- composizione del personale;
- brevetti e software;
- eventuali operazioni straordinarie;
- dichiarazioni annuali di mantenimento dei requisiti.
Il Registro Imprese mette inoltre a disposizione strumenti specifici per verificare i requisiti e consultare le start-up innovative iscritte.
Questo controllo è importante per la stessa start-up. Diventa ancora più importante quando deve entrare un nuovo socio o un investitore che intende usufruire delle agevolazioni fiscali.
La conferma annuale dei requisiti
Essere iscritti oggi non significa poter dimenticare i requisiti domani.
La start-up deve confermare annualmente il loro mantenimento.
In linea generale, la dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il termine può arrivare a sette mesi quando ricorrono le condizioni per l’approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni.
È uno degli adempimenti che lo Studio Benedetti tiene sotto controllo per i propri clienti. Una scadenza apparentemente camerale può infatti avere conseguenze molto più importanti: perdita dello status e delle agevolazioni collegate.
Cosa cambia dopo il terzo anno
La disciplina è diventata più selettiva.
Per rimanere nella sezione speciale oltre il terzo anno non basta più continuare a possedere i requisiti iniziali. Occorre dimostrare almeno uno degli ulteriori indicatori di sviluppo previsti dalla nuova normativa.
Tra questi vi sono, ad esempio, incremento delle spese di ricerca e sviluppo, crescita rilevante dei ricavi o dell’occupazione, ingresso di determinati investitori accompagnato da investimenti in R&S, contratti di sperimentazione con la Pubblica Amministrazione oppure ottenimento di un brevetto. Sono previste inoltre specifiche possibilità di ulteriore permanenza per le imprese entrate nella fase di scale-up.
Il messaggio è chiaro: la qualifica di start-up innovativa non deve diventare uno status permanente. La normativa vuole accompagnare un percorso di crescita.
Per questo abbiamo approfondito anche il tema della crescita delle start-up innovative e del passaggio dalla fase iniziale alla scale-up.
Detrazione investimenti startup innovative: come funziona
Qui arriviamo alla seconda domanda molto ricercata: quanto si detrae investendo in una start-up innovativa?
Nel 2026 convivono essenzialmente due sistemi:
| Agevolazione | 65% de minimis | 30% ordinaria |
|---|---|---|
| Investitore | Persona fisica | Persona fisica o soggetto IRES |
| Beneficio | Detrazione IRPEF 65% | Detrazione IRPEF o deduzione IRES 30% |
| Investimento massimo individuale | 100.000 euro annui | 1 milione PF / 1,8 milioni soggetti IRES |
| Periodo minimo di mantenimento | 3 anni | 3 anni |
| Procedura preventiva MIMIT | Sì | No, si applicano le regole del D.M. 7 maggio 2019 |
| Cumulo sullo stesso investimento | No | No |
Il regime de minimis al 65% è previsto dall’art. 29-bis del D.L. 179/2012, come modificato dalla Legge 193/2024. L’aliquota del 65% si applica dal 1° gennaio 2025.
L’incentivo ordinario al 30% continua invece a essere disciplinato dall’art. 29 del D.L. 179/2012 e dal D.M. 7 maggio 2019.
Detrazione startup innovative 65%: l’esempio
Facciamo un esempio semplice.
Una persona fisica investe 50.000 euro in una start-up innovativa e ricorrono tutti i requisiti per il regime de minimis.
La detrazione teorica è:
50.000 × 65% = 32.500 euro
Su un investimento di 100.000 euro il beneficio può quindi arrivare a 65.000 euro.
È un incentivo molto rilevante. Ma proprio per questo è sottoposto a condizioni precise.
Il regime al 65% riguarda infatti solo le persone fisiche e, per le start-up innovative, opera nel limite massimo di 100.000 euro di investimento per periodo d’imposta. L’investimento deve inoltre essere mantenuto per almeno tre anni.
La domanda MIMIT deve precedere l’investimento
Questo è probabilmente il punto operativo più importante.
Per utilizzare la detrazione del 65%, il legale rappresentante della start-up deve presentare l’apposita istanza attraverso la piattaforma ministeriale prima dell’effettuazione dell’investimento.
Non è quindi prudente ricevere il bonifico e occuparsi dell’agevolazione successivamente.
La sequenza deve essere pianificata.
Per il regime de minimis occorre inoltre controllare il plafond disponibile della società. Il limite previsto dalla disciplina europea è attualmente pari a 300.000 euro di aiuti de minimis nell’arco di tre anni per l’impresa interessata.
Detrazione al 65% o al 30%: quale utilizzare?
Il 65% appare immediatamente più conveniente. Ma non sempre può essere utilizzato.
La scelta deve essere verificata caso per caso.
Il regime al 65%:
- è riservato alle persone fisiche;
- riguarda le start-up entro il periodo previsto dall’art. 29-bis;
- ha un tetto di investimento di 100.000 euro;
- richiede capienza nel regime de minimis della società;
- richiede una procedura preventiva.
L’agevolazione ordinaria al 30% ha invece limiti di investimento molto più elevati e può essere utilizzata anche dai soggetti IRES. I due incentivi restano alternativi sul medesimo investimento.
Un investitore che versa 500.000 euro, quindi, non dovrebbe guardare soltanto alla percentuale. Deve valutare la struttura complessiva dell’operazione.
Se non c’è sufficiente IRPEF si perde la detrazione?
Anche questo è un punto spesso cercato online.
Per gli investimenti che beneficiano della detrazione prevista dall’art. 29-bis, la Legge 162/2024 ha introdotto una tutela particolarmente interessante.
Quando la detrazione supera l’imposta lorda, l’eccedenza può essere riconosciuta come credito d’imposta, utilizzabile in dichiarazione oppure in compensazione. La disposizione opera per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
È un elemento importante soprattutto per business angel e investitori persone fisiche con IRPEF non particolarmente elevata.
Un finanziamento soci dà diritto alla detrazione?
Non automaticamente.
L’agevolazione riguarda l’investimento nel capitale di rischio secondo le modalità previste dalla normativa.
Un normale finanziamento effettuato dal socio alla società non deve quindi essere confuso con un aumento di capitale agevolabile.
La distinzione va fatta prima del versamento.
La disciplina contempla anche particolari fattispecie, come gli investimenti attraverso strumenti convertendi, ma con condizioni precise. Anche in questo caso forma giuridica, causale del versamento, contabilizzazione e documentazione devono essere coerenti.
Posso acquistare le quote da un vecchio socio e ottenere la detrazione?
La finalità dell’agevolazione è favorire l’ingresso di nuovo capitale nella start-up.
Non va quindi confuso l’investimento agevolato con il semplice acquisto di partecipazioni già esistenti da un altro socio.
È un errore che può nascere facilmente durante una trattativa con un investitore: economicamente le due operazioni possono sembrare simili, ma fiscalmente non lo sono.
Attenzione alla partecipazione superiore al 25%
Le modifiche più recenti hanno introdotto ulteriori limitazioni.
Gli incentivi non spettano, nelle condizioni stabilite dalla legge, se l’investimento determina una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale o dei diritti di governance. Sono inoltre previste limitazioni quando l’investitore è anche un rilevante fornitore di servizi della start-up.
Questo rende necessaria una verifica preventiva anche della cap table.
Non basta conoscere l’importo investito.
Cosa deve controllare l’investitore prima di versare
Prima di effettuare l’investimento consigliamo di verificare almeno cinque elementi:
- effettiva iscrizione della società nella sezione speciale;
- permanenza dei requisiti di start-up innovativa;
- data di iscrizione e regime fiscale utilizzabile;
- corretta delibera dell’aumento di capitale e destinazione del versamento;
- documentazione necessaria per conservare il beneficio fiscale.
Quando si utilizza il 65% occorre aggiungere la verifica del plafond de minimis e della preventiva presentazione dell’istanza ministeriale.
Questa è una tipica attività nella quale la consulenza preventiva costa molto meno della correzione successiva.
Il ruolo del commercialista per una startup innovativa
Per noi la gestione di una start-up innovativa non consiste nel presentare una pratica alla Camera di Commercio.
Occorre seguire contemporaneamente:
- requisiti societari;
- contabilità;
- bilancio;
- ricerca e sviluppo;
- conferma annuale dello status;
- agevolazioni fiscali;
- aumenti di capitale;
- ingresso degli investitori;
- raccolta e conservazione della documentazione.
Lo Studio Benedetti segue queste attività con un’impostazione preventiva. Conosciamo le regole, monitoriamo le scadenze e pianifichiamo le operazioni prima che vengano eseguite.
Questo consente di evitare sanzioni, perdita di agevolazioni e operazioni societarie costruite in modo fiscalmente inefficiente.
Per chi sta ancora avviando il progetto abbiamo raccolto gli adempimenti principali nella guida dedicata al commercialista per l’avvio di una start-up.
Conclusioni: prima verificare, poi investire
La disciplina delle start-up innovative offre oggi opportunità fiscali molto rilevanti. La detrazione fino al 65% per gli investitori ne è un esempio evidente.
Ma l’agevolazione arriva alla fine di un percorso, non all’inizio.
Prima occorre verificare i requisiti. Poi l’iscrizione. Poi il mantenimento dello status. Infine bisogna costruire correttamente l’operazione di investimento.
È questo il metodo seguito dallo Studio Benedetti Commercialisti, specializzato nella gestione di start-up innovative e PMI innovative. Se stai valutando la costituzione di una società, l’ingresso di un investitore o vuoi effettuare una verifica preventiva startup innovativa requisiti, possiamo controllare la posizione della società, pianificare l’investimento e individuare le agevolazioni utilizzabili prima di effettuare l’operazione.
Riferimenti normativi principali: art. 25, art. 29 e art. 29-bis del D.L. 179/2012; D.M. 7 maggio 2019; D.M. 28 dicembre 2020; Legge 28 ottobre 2024 n. 162; Legge 16 dicembre 2024 n. 193; Regolamento UE 2023/2831.
