Entro il termine del 31 dicembre 2013 le persone fisiche socie di società di capitali (con soci in numero non superiore a 10) o di società cooperative a responsabilità limitata (con soci in numero non superiore a 20) possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art.116 Tuir con riferimento al triennio 2013 – 2015.
Si ricorda che, entro lo stesso termine, va rinnovata l’opzione anche da parte di quelle persone fisiche che hanno aderito per il triennio 2010 – 2012 e intendono continuare ad applicare tale regime anche per il successivo triennio 2013 – 2015.
Regime previsto per società di capitali partecipate esclusivamente da persone fisiche (art.116 Tuir)
Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle Srl e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l’Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.
Al pari delle società di persone, il reddito sarà tassato in capo ai soci indipendentemente dall’effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d’altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d’imposta successivi alla vigenza dell’opzione) le riserve che sono state accantonate in vigenza dell’opzione per la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.
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Vantaggi |
I principali vantaggi derivanti dall’opzione sono i seguenti:
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Svantaggi |
L’opzione per il regime presenta anche degli svantaggi (o, per meglio dire, degli aspetti a cui occorre prestare particolare attenzione prima di esercitare l’opzione):
Il regime deve quindi essere sconsigliato se esistono rischi fiscali in capo alla società ovvero se non esiste perfetta sintonia tra i soci. |
Requisiti
Si elencano di seguito i requisiti necessari per esercitare l’opzione di cui all’art.116 del Tuir, ossia per aderire al regime riservato alle Srl e alle società cooperative:
- volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l’applicazione degli Studi di settore;
- compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in un numero non superiore a 10 (Srl) o 20 (cooperative);
Dal 2006 non costituisce pregiudizio l’acquisto ovvero il possesso di partecipazioni esenti ai sensi dell’art.87 Tuir.
Per aderire al regime è necessario porre in essere i seguenti adempimenti:
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Lo Studio resta a disposizione, oltre che per seguire gli adempimenti in caso di opzione, anche per valutare preventivamente i rischi e i benefici derivanti dall’applicazione della presente disciplina.
