L’acquisto di veicoli destinati all’accompagnamento, alla deambulazione e alla locomozione di soggetti diversamente abili gode di un regime fiscale di favore, tanto ai fini delle imposte sui redditi quanto ai fini Iva.

Detrazione ai fini IrpefL’art. 15, lett. c) , Tuir prevede nell’ambito delle spese sanitarie detraibili anche le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento compresi i motoveicoli e gli autoveicoli.Per la definizione dei veicoli potenzialmente agevolabili è necessario rifarsi al codice della strada, agli artt. 53 e 54 che prevede un’ampia casistica di mezzi.La detrazione Irpef spetta una sola volta in un periodo di quattro anni per un limite massimo di spesa di 18.075,99 euro e con riferimento a un solo veicolo.La detrazione opera nei limiti del 19%: pertanto il risparmio fiscale massimo è di 3.434,44 euro. L’agevolazione fiscale spetta anche nell’ipotesi in cui l’automezzo venga acquisito, non direttamente dal disabile, ma dal familiare rispetto a cui risulta a carico fiscalmente. L’agevolazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione quindi dei costi di esercizio.  Agevolazioni ai fini IvaAi fini Iva, è prevista l’aliquota Iva agevolata al 4% per i medesimi motoveicoli e autoveicoli di cui agli artt. 53 e 54 del codice della strada con l’eccezione degli autocaravan. La norma pone poi un limite di cilindrata individuata in 2.000 cc. se con motore benzina e in 2.800 cc. per i motori diesel.Anche in relazione all’Iva, l’agevolazione al 4% spetta nell’ipotesi di acquisto da parte dei familiari di cui il disabile è fiscalmente a carico. Godono, inoltre, dell’aliquota agevolata le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche se non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento. Esenzione dal bollo autoL’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto è riconosciuta al disabile o a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico, su tutti i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’Iva agevolata. Per ottenere l’esenzione dal bollo auto, il disabile deve presentare direttamente o spedire con raccomandata A/R apposita istanza all’ufficio tributi della Regione. Si ricorda, infine, che l’interessato, in luogo delle certificazioni comprovanti gli stati e le qualità personali, può produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.

Dott. Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti

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