dichiarazioni fiscaliI beni aziendali utilizzati dai soci della società e dai familiari dell’imprenditore, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni che i soci hanno operato nei confronti delle società devono essere comunicati al fisco con apposito modello entro il prossimo 12 dicembre.

Si noti che ad oggi sono disponibili modello e provvedimenti attutivi, ma mancano ancora le istruzioni per la compilazione del modello, per cui quando queste saranno approvate potrebbe esservi qualche sorpresa da gestire.

 

Le scadenze

Le scadenze sono le seguenti:

  •  a regime (quindi a partire dai dati relativi al 2013), la comunicazione in oggetto deve essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i beni sono concessi o permangono in godimento ai soci o familiari ovvero in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni;
  •  transitoriamente, per i dati relativi al 2012, anno di prima applicazione delle disposizioni dei provvedimenti in commento, la comunicazione deve essere effettuata entro il prossimo 12 dicembre 2013.

Da notare che oggi non risulta più dovuta alcuna comunicazione con riferimento a beni concessi e finanziamenti in corso alla data del 17 settembre 2011; in altre parole, oggetto del monitoraggio sono le situazioni riguardanti il periodo d’imposta 2012.

 

L’intestatario della comunicazione

Vi è una diversa modalità di invio relativamente ai due provvedimenti:

  • mentre la comunicazione riguardante i beni può essere inoltrata tanto dalla società concedente quanto dal socio utilizzatore del bene (nel senso che occorrerà decidere chi invia e compilare di conseguenza i dati anagrafici contenuti nel modello);
  • la comunicazione dei finanziamenti va inoltrata esclusivamente da parte della società che ha ricevuto il finanziamento o la capitalizzazione (quindi i dati del frontespizio saranno necessariamente quelli della società).

 

Regole e modalità d’invio

Per entrambe le comunicazioni, oltre all’invio ordinario è possibile, barrando le apposite caselle nel frontespizio:

  • annullare la comunicazione in precedenza presentata;
  • sostituire la comunicazione presentata con altra di diverso contenuto.

In entrambi i casi (annullamento o sostituzione) è richiesto di indicare nel frontespizio la precedente comunicazione cui ci si riferisce.

L’invio della comunicazione può avvenire alternativamente:

  • da parte degli stessi contribuenti utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline);
  • chiedendo l’assistenza di un intermediario abilitato di cui all’art.3, co.3, del DPR n.322/98, e successive modificazioni.

 

Sanzioni

Per le irregolarità della presente comunicazione sono previste specifiche sanzioni. Tali sanzioni riguardano tanto la società quanto il socio, con il principio di solidarietà e si applicano nell’ipotesi in cui non venga effettuata la predetta comunicazione telematica annuale o venga effettuata con dati infedeli.

In particolare l’art.2, co.36-sexiesdecies del D.L. n.138/11 stabilisce che:

  •  per l’omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies (ossia il reddito che l’utilizzatore deve dichiarare se utilizza il bene ad un corrispettivo inferiore al valore normale);
  •  qualora, nell’ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all’art.11, co.1, lett. a), del D.Lgs. n.471/97. In altre parole, se non vi sono conseguenze reddituali sul socio, si applica una sanzione minima di €258;
  • per la mancata indicazione dei finanziamenti il D.L. n.138/11 non prevede alcuna specifica sanzione e, pertanto, a tale omissione potrebbe (ma in tal senso sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale) risultare applicabile la sanzione residuale di €258 prevista dall’art.11 del D.Lgs. n.471/97.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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