rimborsi chilometriciA seguito della recente evoluzione normativa, che ha dal 2013 ulteriormente ridotto al 20% le percentuali di deducibilità dei costi relativi ai veicoli di proprietà di imprese (e professionisti), diventa sempre più appetibile da parte di dipendenti ed amministratori di società il ricorso al rimborso per i chilometri sostenuti col proprio mezzo.

L’art.33 del D.L. n.41 del 23/2/1995 (convertito nella L. n.85/95) ha limitato al costo di percorrenza o alla tariffa di noleggio di autoveicoli di 17 hp (se a benzina) o di 20 hp (se diesel) la deducibilità dal reddito d’impresa delle spese per trasferte di dipendenti o di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, autorizzati a servirsi di autovettura propria o noleggiata.

Va opportunamente ricordato in proposito che per il lavoratore dipendente, affinché il rimborso abbia natura compensativa e non retributiva, le trasferte devono essere effettuate fuori dal Comune in cui è ubicata la sede di lavoro, come risulta dal contratto o lettera di assunzione, o ancora dalle singole note di rimborso.

Pertanto:

  •  nel caso di rimborsi chilometrici riconosciuti per l’uso dell’auto di proprietà del dipendente la società potrà dedurre il costo di percorrenza così come fissato dalle tabelle ACI relativamente a autoveicoli di potenza non superiore a 17 hp se auto alimentata a benzina o di 20 hp se auto diesel: il dipendente invece ha diritto al rimborso da tabella Aci relativamente al modello della propria auto;
  •  nel caso di rimborsi chilometrici riconosciuti per l’auto noleggiata dal dipendente questi avrà diritto al rimborso dell’intera spesa sostenuta senza limitazioni legate al modello dell’auto, l’azienda dovrà sempre rifarsi alla tariffa di noleggio relativa a autoveicoli di potenza non superiore a 17 hp se auto alimentata a benzina o di 20 hp se auto diesel.

 

Con l’introduzione del libro unico del lavoro, va data evidenza con apposita annotazione in tale libro di tutte le somme rimborsate ai dipendenti, compresi anche i rimborsi chilometrici.

 

Per agevolare i contribuenti nel calcolo dei limiti fiscali per l’azienda, l’ACI ha pubblicato in questi giorni sul proprio sito internet le tabelle che indicano i valori del costo medio di percorrenza per gli autoveicoli di 17 hp a benzina o di 20 hp a gasolio.

Tali tabelle, che riportiamo di seguito, devono essere considerate un utile riferimento per determinare le spese di trasferta deducibili dal reddito d’impresa.

 

Autovetture in produzione alimentate a benzina con 17 CVF

prezzo

costi non proporzionali alla percorrenza

costi proporzionali alla percorrenza

prezzo listino prezzo strada quota interessi tassa autom. assicuraz. RCA TOTALE quota capitale carbur. pneum. manut. ripar. TOTALE
15.622,36 19.079,38 979,27 224,85 2.422,46 3.626,58 0,08229 0,15812 0,01611 0,06923 0,32575

 

Costo complessivo di esercizio in Euro al km

Percorrenza media annua

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Costo di esercizio

1,05106

0,68840

0,56752

0,50708

0,47081

0,44663

0,42936

0,41641

0,40634

0,39828

 

Autovetture in produzione alimentate a gasolio con 20 CVF

prezzo

costi non proporzionali alla percorrenza

costi proporzionali alla percorrenza

prezzo listino prezzo strada quota interessi tassa autom. assicuraz. RCA TOTALE quota capitale carbur. pneum. manut. ripar. TOTALE
22.650,12 27.537,85 1.363,33 266,39 2.691,62 4.321,35 0,07147 0,11956 0,02101 0,07692 0,28897

 

Costo complessivo di esercizio in Euro al km

Percorrenza media annua 10.000 15.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000
Costo di esercizio 0,72110 0,57706 0,50504 0,43301 0,39700 0,37540 0,36099 0,35070 0,34299 0,33698 0,33218

 

Per “costo di esercizio del veicolo“, si intende l’insieme delle spese che l’automobilista sostiene per l’uso del veicolo, più le quote di ammortamento (quota capitale e quota interessi) del capitale necessario all’acquisto del veicolo, ammortizzato in un determinato periodo d’uso espresso in Km (vita tecnica).

Il complesso delle spese d’uso più le quote d’ammortamento, riferito ad alcuni valori convenzionali standard di percorrenza media annua, fornisce l’ammontare complessivo del costo di esercizio di un veicolo espresso in “euro per Km”.

L’ACI ha convenzionalmente adottate le seguenti percorrenze:

  •  per le autovetture (e fuoristrada) a benzina: da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 Km annui, suddivisi in fasce di 5.000 Km;
  •  per le autovetture (e fuoristrada) a gasolio: da un minimo di 10.000 ad un massimo di 100.000 Km annui, suddivisi in fasce di 10.000 Km;
  • per i ciclomotori e motocicli: da un minimo di 2.500 ad un massimo di 25.000 Km annui, suddivisi in fasce di 2.500 Km
  •  per gli autofurgoni: da un minimo di 20.000 ad un massimo di 90.000 Km annui, suddivisi in fasce di 10.000 Km.

 

N.B. È opportuno ricordare che le tabelle esaminate in questa sede non vanno confuse con quelle che vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ciascun anno e che sono valide per l’anno successivo al fine di essere utilizzate per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private (gli importi relativi ai fringe benefit 2013 sono stati pubblicati nella G.U. n.297 del 21/12/12).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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