In data 3 ottobre 2016 è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate la Circolare n. 41/E, in materia di decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall’Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti.

Il decreto legge 113/2016 all’art.13-bis ha previsto la riammissione alle rateazioni delle somme dovute in seguito ad accertamento per i contribuenti decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016.

Soggetti ammessi

La riammissione ai piani di rateazione è concessa ai contribuenti soggetti agli istituti di cui al DLgs 218/1997:

  • adesione all’avviso di accertamento;
  • adesione al pvc;
  • invito a comparire ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis;
  • acquiescenza all’avviso di accertamento

Sono dunque esclusi gli istituti deflattivi del contenzioso (conciliazione e accordi di mediazione).

Procedura

Il contribuente per poter beneficiare della riammissione deve presentare (di persona, via PEC o tramite raccomandata) entro il 20 ottobre 2016 all’Agenzia delle entrate un’istanza in carta semplice con l’indicazione degli estremi dell’atto a cui si riferisce il piano di rateazione per il quale si è verificata la decadenza nonché del numero delle rate trimestrali in cui si intende pagare l’importo ancora dovuto.

Attenzione che:

  • nel caso in cui l’atto originario si sia perfezionato prima del 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da otto a dodici;
  • nel caso in cui l’atto originario si sia perfezionato successivamente al 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da otto a sedici.

L’Agenzia, una volta appurati i requisiti, comunica al contribuente l’accoglimento dell’istanza e l’importo della prima rata, da versare tramite F24 (con l’indicazione del numero dell’atto originario) entro 60 giorni dalla data di avvenuta comunicazione. Il contribuente dovrà poi far pervenire, entro dieci giorni, la quietanza dell’avvenuto pagamento all’Ufficio competente. Quest’ultimo, sulla base della data di effettivo versamento, predispone il piano di rateazione definitivo (importi e scadenze). Il contribuente dovrà rivolgersi all’Ufficio per ottenerlo.

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