In data 28 settembre 2016 è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate la Risoluzione n. 83/E in materia di applicazione dell’art.51 del TUIR al rimborso spese di trasporto relative ai servizi di Car sharing. 

La società istante interpello chiede conferma che le trasferte effettuate all’interno del comune “sede di lavoro” (non riconducibili al tragitto casa-lavoro e viceversa) e documentate da fattura da parte della società di Car sharing intestata al dipendente e rimborsata a piè di lista dal datore di lavoro, non sia imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 5 del TUIR.

Viene, inoltre, precisato che il servizio in questione prevede la possibilità di intestare la fattura ad una persona giuridica per tutti i costi accumulati dalle persone fisiche autorizzate ad utilizzare i veicoli della Società di Car Sharing (in occasione delle trasferte di lavoro) sulla base del contratto sottoscritto tra la persona giuridica stessa (che diviene il Cliente effettivo) e la società di Car sharing. Tale possibilità è definita di “Utilizzo incrociato”.

L’Agenzia ha risposto che le informazioni presenti nella fattura rilasciata dalla Società di Car sharing sono idonee ad attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro ai fini della trasferta lavorativa, nonché l’utilizzo del servizio da parte del dipendente in conformità alle previsioni dell’art. 51 del TUIR, il quale dispone che:

  • in relazione alle trasferte effettuate nel medesimo comune ove è ubicata la sede di lavoro:esclusivamente le spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
  • in relazione alle trasferte fuori dal territorio comunale: le indennità entro una determinata soglia ed i rimborsi analitici a piè di lista delle spese di viaggio e di trasporto, supportate da idonea documentazione, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
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