A decorrere dal 1° gennaio, la misura del tasso legale di interesse è salita dal 1,5% al 2,5%,
per effetto del Decreto Ministeriale del 12/12/11, pubblicato nella G.U. n.291 del 15/12/11.

L’evoluzione degli interessi legali nel tempo
Termine iniziale    Termine finale    Misura percentuale
21/04/1942    15/12/1990    5%
16/12/1990    31/12/1996    10%
01/01/1997    31/12/1998    5%
01/01/1999    31/12/2000    2,5%
01/01/2001    31/12/2001    3,5%
01/01/2002    31/12/2003    3,0%
01/01/2004    31/12/2007    2,5%
01/01/2008    31/12/2009    3%
01/01/2010    31/12/2010    1%
01/01/2011    31/12/2011    1,5%
01/01/2012        2,5%

L’intervento, che rientra nelle indicazioni dell’art.1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria di cui sarà bene tenere conto.
Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora.

Gli effetti
Dal punto di vista tributario e previdenziale, invece, la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:
    una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso, in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2011 e 2012 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
    una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 22/12/11, pubblicato sulla G.U. n.303 del 30/12/11;
    una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all’art.45, co.2 del Tuir;
    una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.
In particolare con riferimento al ravvedimento operoso sottolineiamo che nel determinare gli interessi che il contribuente deve versare all’Erario per regolarizzare omissioni o irregolarità egli dovrà tener conto della intercorso aumento del saggio, qualora quindi nel 2012 si regolarizzi una violazione commessa nel 2011, gli interessi verranno calcolati fino al 31.12.2011 nella misura dell’1,5% e nella misura del 2,5% dall’1.1.2012.

Share Button