Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) datato 13/06/13, annunciato dal Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate n.94 sempre del 13/06/13, è stato disposto anche per quest’anno lo slittamento dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (Ires e Irpef), da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, dal 17 giugno (il giorno 16 cade di domenica) all’8/07/13, senza richiesta di alcun pagamento aggiuntivo.

Termini ordinari di versamento

Come noto, le persone fisiche e le società di persone sono tenute a versare il saldo Irpef e/o Irap 2012 e l’acconto Irpef e/o Irap 2013 (se dovuti):

  •  entro il 17 giugno 2013 (il 16 giugno cade di domenica);
  • entro il 17 luglio 2013 applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Le predette scadenze interessano anche i versamenti Ires e Irap delle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare e che approvano il bilancio nei termini ordinari.

Va poi ricordato che con l’art.3-quater del recente D.L. n.16 del 2/03/12, introdotto in sede di conversione dalla Legge n.44 del 26/04/12, è stata inserita nell’art.37 del D.L. n.223/06 una previsione a regime per cui: “Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.

 

Il nuovo calendario dei versamenti

Il DPCM del 13 giugno 2013 prevede che i versamenti risultanti dai modelli UNICO/IRAP 2013 in scadenza ordinaria il 17 giugno 2013 (17 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) possono essere effettuati:

  •   entro l’8 luglio 2013 senza maggiorazione;
  •  dal 9 luglio al 20 agosto 2013 con la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti interessati

Possono beneficiare della proroga:

  •   tutti contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Attenzione
Restano quindi escluse dalla proroga quelle imprese che hanno dichiarato ricavi di ammontare superiore ad € 5.164.569 ma non superiore ad € 7.500.000. Si tratta di soggetti che, pur esclusi dall’accertamento da studi di settore, sono comunque tenuti alla compilazione del modello ai fini statistici.

 

Attenzione 
Diversamente da quanto previsto lo scorso anno la proroga non interessa le persone fisiche “private” e cioè coloro che non sono né collaboratori dell’impresa familiare né soci di società di persone o di società di capitali trasparenti (questi, peraltro, godono della proroga solo se il soggetto al quale partecipano svolta un’attività per la quale sono stati elaborati gli studi di settore).

 

Attenzione 
Si segnala, altresì, che la mancata proroga per le persone fisiche “private” soci lavoratori di Srl non trasparenti crea loro difficoltà con riferimento alla compilazione del quadro RR (determinazione dei contributi previdenziali artigiani/commercianti) che come è noto assume quale base di calcolo proprio la quota di reddito derivante dalla stessa SRL (soggetto, quest’ultimo, che verosimilmente potrà godere della proroga).

Si ritiene, tuttavia, che in assenza di chiarimenti di segno contrario tali soggetti (persone fisiche “private” soci lavoratori di Srl) non potranno godere della proroga.

 

I tributi (e contributi) interessati

La proroga interessa – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il versamento dei seguenti tributi:

  •   saldo 2012 e acconto 2013 di Irpef, Ires e Irap;
  •   addizionali Irpef;
  •   saldo Iva per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
  •   contributi previdenziali liquidati in dichiarazione (IVS, Gestione separata Inps, ecc.);
  •   saldo 2012 e acconto 2013 della c.d. “cedolare secca”;
  •   acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
  •   imposte sostitutive (regime nuove iniziative, regime dei minimi, ecc.);
  •   imposta “patrimoniale” (Ivie, Ivafe) per attività/immobili detenuti all’estero.

Essendo differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, è domenica) dovrebbe venir confermata la posizione espressa dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare n.103161 del 30 maggio 2011, posto che il termine per il versamento del diritto annuale è “ancorato” al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Resta fermo che il differimento riguarda solo il diritto annuale dovuto “dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tal fattispecie, nonché dalle imprese individuali”.
Il DPCM del 13 giugno 2013, infine, non menziona l’IMU e pertanto il versamento dell’acconto 2013 dell’IMU è escluso dalla proroga e quindi rimane fissato al 17 giugno 2013 (il 16 giugno cade di domenica). 

SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA

Soggetto

Termine ordinario

Nuovo termine ordinario senza 0,4%

Nuovo termine ordinario con 0,4%

Persone fisiche, professionisti o imprenditori, che hanno codice attività per il quale risulta elaborato uno studio di settore

17 giugno 2013

8 luglio 2013

20 agosto 2013*

Società di persone che hanno codice attività per il quale risulta elaborato uno studio di settore

17giugno 2013

8 luglio 2013

20 agosto 2013*

Società di capitali che hanno codice attività per il quale risulta elaborato uno studio di settore e che hanno approvato il bilancio entro aprile 2013

17 giugno 2013

8 luglio 2013

20 agosto 2013*

*in virtù della proroga a regime introdotta dall’art.3-quater del D.L. n.16/12 conv. nella Legge n.44/12


SOGGETTI ESCLUSI DALLA PROROGA

Soggetto

Termine ordinario

Termine ordinario con 0,4%

Persone fisiche, società di persone, società di capitali che hanno codice attività per il quale non risulta elaborato uno studio di settore

17 giugno 2013

17 luglio 2013

Società di capitali che hanno approvato il bilancio entro giugno 2013

16 luglio 2013

20 agosto 2013 *

*in virtù della proroga a regime introdotta dall’art.3-quater del D.L. n.16/12 conv. nella Legge n.44/12

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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