Con una nota pubblicata sul proprio sito web il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha ricordato che fino al prossimo 31 marzo 2023 sarà possibile presentare le comunicazioni (la c.d. prenotazione) per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari (c.d. “bonus pubblicità”) di cui all’articolo 57-bis, comma 1-quinquies, D.L. 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel corso dell’anno 2023.

Come fare la domanda

  • Per accedere al bonus pubblicità 2023 è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta d’identità elettronica (Cie).

  • Nessun documento dovrà essere allegato all’istanza (ad esempio contratti, fatture, documenti d’identità o attestazioni) mentre il beneficiario sarà comunque tenuto a conservare e ad esibire la documentazione a richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

  • In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Sotto il profilo soggettivo il c.d. “bonus pubblicità” può essere fruito sia da imprese che da lavoratori autonomi ma anche da enti non commerciali che hanno effettuato in questi mesi o effettueranno nella restante parte del 2023 gli investimenti pubblicitari agevolabili.

Quanto agli aspetti oggettivi dell’agevolazione il bonus pubblicità 2023 presenta delle novità rispetto a quello determinato nel 2022, che di seguito si vanno a riportare nella tabella che segue.

Le regole per l’anno 2023

  • Viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

  • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Nel ricordare che il bonus in commento rientra nella disciplina degli aiuti “de minimis” e che lo stesso viene considerato un “aiuto di stato” soggetto alla disciplina del “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato” di cui all’articolo 10, D.M. n. 155 del 31 maggio 2017, occorre evidenziare che detto bonus spetta in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili (non varrà, tuttavia, l’ordine cronologico di presentazione delle domande ma – nel caso di risorse insufficienti – si procederà alla ripartizione delle risorse disponibili in percentuale considerando tutte le domande validamente presentate).

L’adempimento a consuntivo

Allo stato attuale, e quindi salvo proroghe, le istruzioni prevedono che dal 9 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno inviato la domanda dovranno successivamente inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, per attestare gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.

A seguire verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta attribuito al contribuente, infine, potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale nel modello di pagamento F24 (indicando il codice tributo “6900”) esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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