tax Con la circolare n.6/E/14 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come siano state adeguate le procedure per la gestione della pratica “Redditometro” dopo che il Garante della Privacy aveva manifestato, lo scorso mese di novembre, talune perplessità.

Il documento di prassi, in buona sostanza, chiarisce quali saranno le voci rilevanti nella fase della selezione dei contribuenti da accertare e nella successiva (ed eventuale) fase dell’accertamento vero e proprio, che sarà sempre “filtrato” con due momenti di confronto preventivo con il contribuente (c.d. contraddittorio obbligatorio).

Vediamo allora quali sono i passaggi fondamentali.

 

Situazione della famiglia

La ricostruzione sintetica del reddito del contribuente dipende anche dalla tipologia di famiglia in cui si trova; i dati che risultano all’anagrafe tributaria sono spesso disallineati con la situazione di fatto.

Pertanto, gli uffici dovranno verificare la correttezza dei dati effettuando appositi riscontri con l’anagrafe comunale, nell’attesa che tali dati si rendano direttamente disponibili anche per le Entrate.

 

Variabili considerate nel calcolo

Uno dei punti più delicati del redditometro consiste, certamente, nella possibilità di utilizzare delle spese medie ipotetiche (così come risultanti dall’Istat) per ritenere che il contribuente possa avere speso determinati importi nel corso di una annualità, anche se non direttamente riscontrati.

Al riguardo, va invece sottolineato che tale procedura è stata drasticamente bloccata dal Garante e, per conseguenza, il conteggio effettuato dall’Ufficio si baserà sulle seguenti variabili:

 

Incrementi patrimoniali Rappresentano le somme spese nell’anno dal contribuente per acquistare beni durevoli, quali ad esempio: un’auto, una abitazione, delle quote di partecipazione in una società, ecc.Ovviamente rileva unicamente la parte materialmente pagata e non quella finanziata o ancora scoperta
Quota di risparmio Rappresenta l’incremento del risparmio giacente sui conti correnti (e simili) del contribuente. Il parametro indica che il soggetto, oltre ad avere speso, ha anche incrementato la sua ricchezza, con la conseguenza che il reddito prodotto deve essere sufficiente.Il parametro si ricava dal differenziale tra il saldo al 31.12 dei conti ed il saldo al 01.01 degli stessi.
Spese certe Spese che sono state effettivamente sostenute dal contribuente e che risultano dall’anagrafe tributaria. Ad esempio, pagamento rate di mutuo, pagamento canoni di locazione, pagamento di spese mediche o di assicurazioni indicate nella dichiarazione annuale, spese effettuate con carte di credito, bollo e assicurazione dei veicoli, ecc.

 

Spese per elementi certi Le spese medie Istat sono utilizzabili solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati (auto, moto, caravan, ecc.).In particolare, si tratta:

  • delle spese medie per la manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni);
  • delle spese relative all’utilizzo (carburante, lubrificante, manutenzione) degli autoveicoli, parametrate ai KW effettivi.
Non vengono invece prese in considerazione le spese solo ipotizzate in base ai dati medi Istat (che il contribuente potrebbe non avere sostenuto affatto), non connesse alla presenza di elementi certi, quali: alimentari e bevande, abbigliamento e calzature, riscaldamento centralizzato, medicinali e visite mediche, tram, autobus, taxi ed altri trasporti, acquisto per apparecchi per telefonia, spese per telefono, libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili, giochi, giocattoli, radiotelevisione, hi fi, computer ecc, animali domestici, barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza, prodotti per la cura della persona, argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi, borse, valige, ed altri effetti personali, onorari di liberi professionisti, alberghi pensioni e viaggi organizzati, pasti e consumazioni fuori casa, elettrodomestici e arredi, altri servizi per la casa, ecc..
Fitto figurativo Il decreto del redditometro, sostenendo che il contribuente deve pur avere una residenza, aggiungeva al calcolo del reddito (nelle ipotesi in cui mancasse una abitazione in proprietà o locazione) una quota di fitto figurativo.Il Garante, invece, ha affermato che il “fitto figurativo” deve essere attribuito solo dopo la fase di selezione del contribuente; quindi, tale variabile non rileva nella scelta del contribuente da accertare.

In sede di contraddittorio, ove il contribuente chiarisca quale immobile ha a disposizione, gli verranno attribuite le spese per elementi certi connesse allo stesso.

Se non verranno forniti chiarimenti in merito all’immobile occupato, gli si attribuirà il fitto figurativo.

 

Con i chiarimenti di cui sopra si è certamente contribuito a meglio delineare i contorni del nuovo tipo di accertamento, anche se appare necessario attendere i primi riscontri pratici per testare l’effettivo approccio che sarà seguito dagli uffici periferici.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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