Con l’arrivo dell’autunno e dei primi freddi inizia la stagione dell’accensione dei riscaldamenti condominiali centralizzati.

Quali sono le regole?

La normativa prevede che il territorio italiano sia suddiviso in diverse zone geografiche climatiche, e su questa base viene stabilita la data a partire dalla quale possono essere accesi i riscaldamenti, e le ore massime di accensione giornaliera.

La città di Milano è inserita nella zona geografica E che prevede l’accensione degli impianti dal 15 di ottobre fino al 15 di aprile, e per un massimo di 14 ore giornaliere. Le accensioni anticipate o per più di 14 ore giornaliere potrebbero essere passibili di sanzioni. Inoltre ogni abitazione deve conservare una temperatura non superiore a 20 gradi, con tolleranze in eccesso di 2 gradi.

Ma cosa succede quando fa troppo freddo e si vorrebbe accendere il riscaldamento prima (o dopo) le date previste e le ore massime?

Un caso tipico è quello delle temperature diverse a seconda del piano: al primo si suda, al quinto si resiste con due maglioni. Eppure ciascun condomino ha diritto a godere del servizio ottenendo un uniforme riscaldamento dell’appartamento di sua proprietà.

In questi casi si tratta anzitutto di verificare se vi sia effettivamente una deficienza nel servizio e se sia attribuibile a:
– Cattivo funzionamento dell’impianto.

– Caratteristiche del singolo appartamento (per esempio, un attico posto a settentrione).

– Vizi di costruzione dell’impianto.

Nel primo caso è il condominio che deve provvedere, eventualmente anche aumentando gli elementi riscaldanti, sopportandone gli oneri economici.

Nel secondo, il condomino avrà ugualmente diritto alla modifica dell’impianto, ma dovrà sopportarne i costi (così ha chiarito la corte di Cassazione, con la sentenza 3775/1981).

Nel terzo caso le spese necessarie per porre rimedio all’insufficienza del servizio sono a carico del costruttore, sempre che non siano decorsi i termini della garanzia, altrimenti ci deve pensare il condominio.

Ma ci sono anche altre situazioni: mancata manutenzione o manomissione dell’impianto nelle parti di proprietà esclusiva da parte del singolo condomino: la responsabilità, anche per gli eventuali danni che subissero gli altri condomini, grava sul singolo, che dovrà provvedere agli interventi necessari (così ha deciso il Tribunale di Milano, con sentenza del 6 aprile 1992).

Abbastanza frequenti sono le trasformazioni della proprietà esclusiva (realizzazione di veranda, ampliamento di porte e finestre d’accesso a un terrazzo, apertura di lucernari e simili) che fanno assorbire più calore; ma il singolo potrà provvedere alle modifiche dell’impianto, per esempio aumentando gli elementi riscaldanti, solo dopo aver avuto il consenso assemblea re e previa modifica dei millesimi di contribuzione alle spese del servizio.

Fine prima parte – Seconda parte: interventi sugli impianti e risparmio energetico sul prossimo numero

Share Button