La Legge di Bilancio per l’anno 2023 (articolo 1, commi da 148 a 150, L. 197/2022) ha introdotto alcune previsioni finalizzate al monitoraggio delle nuove partite Iva; tale procedura è in particolar modo volta a verificare che la nuova posizione non sia finalizzata al compimento di frodi e non sia collegata ad una precedente posizione forzosamente cessata ad opera dell’Amministrazione Finanziaria.

Per regolamentare tale previsione è stato recentemente pubblicato il provvedimento attuativo: si tratta del provvedimento direttoriale n. 156803 del 16 marzo 2023.

 

Presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva

Ai fini del rafforzamento del c.d. presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva, la Legge di Bilancio per il 2023 interviene sull’articolo 35, D.P.R. 633/1972.

Il nuovo comma 15-bis.1 prevede che l’Agenzia delle entrate effettui specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva a esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a comparire di persona per esibire le scritture contabili richieste dal D.P.R. 600/1973.

In caso di mancata comparizione ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita Iva.

Il successivo comma 15-bis.2, chiarisce che, ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita Iva comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita Iva, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Per effetto del nuovo comma 7-ter, articolo 11, D.Lgs. 471/1997, il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, D.P.R. 633/1972, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita Iva.

 

Soggetti interessati

Come chiarito nel provvedimento attuativo, le nuove disposizioni sono principalmente rivolte alle partite Iva di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte. Sono altresì ricomprese le partite Iva già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette (ossia con inadempimenti dichiarativi e di versamento).

 

Valutazione del rischio

L’Agenzia delle entrate, per effettuare le proprie valutazioni e la selezione dei contribuenti da verificare, si basa principalmente su alcuni parametri di rischio, individuati dal provvedimento attuativo:

  • elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività del medesimo;
  • elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
  • elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

 

La procedura

I soggetti titolari di partita Iva che presentano gli elementi di rischio individuati sono invitati a comparire di persona presso l’ufficio competente. L’invito contiene l’indicazione dei profili di rischio individuati e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati.

Nei confronti dei soggetti destinatari dell’invito, l’ufficio effettua le seguenti attività:

  • riscontri volti a verificare l’effettività degli elementi di rischio individuati con riferimento alle gravi anomalie relative al profilo soggettivo del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale dell’ente a cui si riferisce la partita Iva. Tali riscontri possono riguardare criticità di carattere fiscale unitamente ad aspetti relativi alla reperibilità del soggetto, alle competenze professionali, al possesso dei requisiti di imprenditorialità ed alla solidità patrimoniale e finanziaria, da analizzare alla luce della specifica attività svolta;
  • riscontri volti a verificare l’effettivo esercizio dell’attività e l’assenza dei profili di rischio individuati rispetto alle anomalie emerse. Tali controlli, effettuati anche sulla base dell’esame della documentazione esibita in risposta all’invito e dei chiarimenti forniti, possono riguardare l’esistenza e l’idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento dell’attività dichiarata ed ogni elemento di coerenza rispetto alla stessa;
  • riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo Iva, rispetto agli elementi di pericolosità ed alle correlate violazioni individuati dall’ufficio.

Nel caso in cui il contribuente non ottemperi all’invito dell’ufficio o non fornisca gli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio, anche a seguito della presentazione della documentazione richiesta, l’ufficio notifica al medesimo il provvedimento di cessazione della partita Iva. La cessazione della partita Iva ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento e comporta altresì l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies).

 

Tale provvedimento sarà visibile nella sezione dedicata al servizio di verifica della partita Iva del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Ciascun operatore potrà verificare in ogni momento se nei confronti di un proprio fornitore o di un proprio cliente sia stato emesso un provvedimento di cessazione della partita Iva, al fine di evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolenti.

 

Richiesta di attribuzione di nuova partita Iva e garanzia

Il comma 15-bis.2 dell’articolo 35, D.P.R. 633/1972 stabilisce che, in caso di cessazione della partita Iva effettuata ai sensi dei precedenti commi 15-bis e 15-bis.1, il soggetto destinatario del provvedimento può successivamente richiedere l’attribuzione di partita Iva solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria.

La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria è prestata a favore del direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente e presentata alla medesima Direzione Provinciale al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva.

La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve riportare il contenuto minimo di cui al fac-simile allegato al provvedimento attuativo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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