Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Il prossimo 30 aprile scadrà il termine per la presentazione del modello TR con riferimento al primo trimestre 2018. Il modello da utilizzare è quello approvato con provvedimento direttoriale del 4 luglio 2017.

In  merito alle novità del modello TR 2017 avevamo trattato in questo articolo, oltre che in quest’altro articolo.

Nessuna novità riguarda il modello in scadenza il prossimo 30 aprile, tuttavia è bene ricordare che a seguito del D.L. 50/2017, laddove il credito Iva sia di importo superiore a 5.000 euro annui la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello TR e che coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) sono tenuti a presentare il modello TR munito del visto di conformità.

In merito alla prestazione delle garanzie, invece, si ricorda che:

  • è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
  • è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
    1. da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012;
    2. da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
  1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
  2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
  3. all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
    1. da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
    2. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

Quanto suddetto può riassumersi come segue:

Compensazione
fino a 5.000 euro nessun adempimento
superiore a 5.000 euro presentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità – dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello
Rimborso
sotto i 30.000 euro senza prestazione di garanzia
sopra i 30.000 euro con rimborso con garanzia

 

Regole di utilizzo del credito trimestrale

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello TR sino all’importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri), per la parte eccedente occorre attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello.

 

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

 

Riassumendo:

Modalità di presentazione La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica
Termine di presentazione La presentazione del modello TR deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre:

I trimestre Æ entro 30 aprile 2018

II trimestre Æ entro 31 luglio 2018

III trimestre Æ entro 31 ottobre 2018

Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione:

·      per crediti non superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire fin dal mese successivo al compimento del trimestre ma solo dopo la presentazione telematica del modello TR;

·      per crediti Iva superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo quello di presentazione del modello TR.

La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).

La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti 5.000 euro deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale home banking)

Visto di conformità Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale oltre i 5.000 euro è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l’importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale Le condizioni che consentono l’utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:

·       aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalente-mente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, comma 5, 6, 7 (reverse charge interno);

·       operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

·       soggetti non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia;

·       acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;

·       operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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