Dall’1 gennaio 2012 gli operatori finanziari (banche, società finanziarie, società di investimento ecc), sono obbligati a comunicare periodicamente al Fisco le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con ciascuno dei propri clienti.

In pratica, quindi, il Fisco (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) avrà libero accesso ai dati bancari di ciascuno, anche solo per indirizzare la selezione dei contribuenti su cui mirare efficacemente i controlli fiscali.


Sul piano pratico le modalità attraverso le quali dovrà avvenire la comunicazione dei dati dalle banche e dagli intermediari finanziari all’Anagrafe tributaria dovranno essere fissate da un apposito provvedimento che dovrà anche garantire le opportune cautele per regolare comunque l’accesso ai dati da parte dei funzionari del Fisco (vi sono, infatti, evidenti e significative questioni legate alla privacy attesa la particolare “sensibilità” delle informazioni trattate).
A prescindere, comunque, dai tecnicismi che sovrintenderanno l’accesso e la conservazione dei dati relativi ai movimenti bancari e finanziari più in generale, risulta evidente il grande salto di livello che attiene agli strumenti in possesso del Fisco per “stanare gli evasori”. Ricordiamo alla spettabile clientela, infatti, che sulla base delle regole giuridiche che sovrintendono il nostro sistema di accertamento fiscale, in buona sostanza ogni movimento bancario che non sia regolarmente giustificato può essere utilizzato per contestare al contribuente un reddito evaso.

ESEMPIO
Se a fronte di un versamento in contanti di 5 mila euro Tizio non “giustifica” al Fisco la causale e la provenienza di quella provvista, l’Ufficio delle Imposte è legittimato a presumere (per legge) che quei 5 mila euro siano l’evidenza finanziaria di un reddito evaso.
Quindi il Fisco è legittimato ad accertare Tizio richiedendo allo stesso le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni conseguenti all’evasione (presuntivamente) perpetrata.

Sul piano prettamente tecnico, a commento della disposizione, si segnala (sia pur in estrema sintesi) quanto segue:
    non è chiara l’efficacia temporale delle nuove regole. Non è chiaro, cioè, se gli intermediari finanziari dovranno fornire al Fisco i dati delle sole operazioni poste in essere dai propri clienti dall’1 gennaio 2012 in avanti o anche quelle attinenti alle annualità precedenti (le banche e le finanziarie, infatti, già da tempo censiscono tutte le operazioni poste in essere sui conti e allo sportello). In pratica non è chiaro se la disposizione opera retroattivamente o meno;
    le informazioni bancarie saranno liberamente consultabili da parte dei funzionari del Fisco ma solo per selezionare i contribuenti da controllare. Nel caso in cui dovesse iniziare una vera e propria verifica fiscale, infatti, l’utilizzo delle informazioni bancarie resta comunque subordinato alle necessarie autorizzazioni interne preventive (da parte del Direttore regionale per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate e da parte del Comandante regionale per quanto riguarda la Guardia di Finanza).
Dato lo scenario sinteticamente descritto, raccomandiamo a tutta la spettabile clientela di studio di porre particolare attenzione nella gestione dei conti correnti e dei rapporti finanziari in generale.
Ci permettiamo, al riguardo, di suggerire di limitare al massimo l’utilizzo del contante e di tenere ordinatamente memoria delle causali delle operazioni di ammontare minimamente significativo, sia in entrata (versamenti) sia in uscita (prelevamenti e spese).
La possibilità di subire una verifica fiscale basata sulle movimentazioni bancarie, infatti, è quanto mai concreta (per tutti, a prescindere dall’attività svolta).

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