scadenze-fiscali Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese. Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Nel caso di trasferimento delle sedi, unità o uffici in altra provincia, il diritto è dovuto alla CCIAA in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio dell’anno in corso.

Soggetti obbligati

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

  • imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
  • società semplici agricole;
  • società semplici non agricole;
  • società cooperative e consorzi;
  • enti economici pubblici e privati;
  • aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00;
  • Geie – Gruppo europeo di interesse economico;
  • società di persone (Snc, Sas);
  • società tra avvocati D.Lgs. n.96/01;
  • imprese estere con unità locali in Italia;
  • Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa;
  • società consortili a responsabilità limitata per azioni.

 

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2014 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
  • le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2014 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2015;
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2014 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2015;
  • le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’art.2545-septiesdecies civ.) nell’anno 2014.

 

Il calcolo del diritto annuale

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.0227775 del 29 dicembre 2014 ha fornito indicazioni in merito agli importi da versare per l’anno 2015, tenendo conto della riduzione degli importi del diritto annuale stabilita dall’art.28 della L. n.114/14 (di conversione del D.L. n.90/14) per gli anni 2015 e seguenti.

 

 

  Le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente. È necessario tener presente che ciascuna Camera di Commercio può determinare delle maggiorazioni da applicare agli importi stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 16 giugno 2015, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, dal 1° gennaio 2015 gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all’unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

 

Tipologia d’impresa/società Costi sede Costi U.l.*
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese

(comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati)

€ 130,00 € 26,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 57,20 € 11,44
Società semplici agricole € 65,00 € 13,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero € 71,50
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.) € 19,50
  • L’importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 130,00 euro per ognuna di esse, ad eccezione dei soggetti iscritti solo al REA che pagano solo il diritto fisso di 20,00 euro.

 

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell’anno precedente. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa nel 2014; sul totale così determinato va applicata una riduzione del 35%:

 

Aliquote in base al fatturato 2014 ai fini Irap
fatturato aliquote
da euro a euro
0 100.000,00 € 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000 250.000,00 0,015%
oltre 250.000 500.000,00 0,013%
oltre 500.000 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000 0,001% (fino ad un max. di € 40.000,00)

 

Esempio
La società Immobiliare Piano Srl con sede legale in una provincia ove la Camera di Commercio non ha deliberato maggiorazioni e senza unità locali ha un fatturato desumibile dalla somma dei righi IC1 e IC5 della dichiarazione Irap pari a 2.610.596 euro. L’importo base derivante dalla applicazione delle aliquote su menzionate è pari a 449,95364 euro, che ridotto del 35% determina un importo del diritto dovuto per l’anno 2015 pari a 292,46987 euro che arrotondato all’unità di euro va esposto nel modello F24 per 292,00 euro.

Unità locali

  • le imprese che esercitano l’attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 130,00 euro per ciascuna unità locale (l’arrotondamento all’unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali);
  • se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l’anno di riferimento 2015 e il codice tributo 3850;
  • le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 72,00 euro.

 

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo (art.24, co.35 L. n.449/97), per il rilascio delle certificazioni da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l’emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Spesso l’impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale.

 

Si segnala alla gentile Clientela di verificare la ricezione via pec della lettera informativa della Camera di Commercio di competenza utile per il versamento del diritto annuale. Qualora si intendesse affidare il conteggio dell’importo del diritto annuale Cciaa allo Studio, è richiesto l’invio della lettera informativa pervenuta dalla Camera di Commercio mediante posta elettronica certificata.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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