Lo scorso 1° ottobre 2022 è terminato il periodo transitorio previsto a seguito dell’introduzione dell’obbligatorio utilizzo della fattura elettronica per i contribuenti forfettari: la fattura dovrà infatti essere emessa, in via generale, entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

La fattura elettronica dei forfettari

Come già comunicato in precedenza, l’articolo 18, comma 2, D.L. 36/2022 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti che hanno adottato il regime forfettario ovvero il regime dei minimi, così come per gli enti che applicano il regime agevolato 398/1991 (in particolare, le associazioni sportive dilettantistiche).

Si tratta di una introduzione progressiva, a partire dallo scorso 1° luglio 2022, sulla base della dimensione del contribuente; in particolare, l’obbligo riguarda i soggetti che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno nel caso di apertura della partita Iva, superiori a 25.000 euro.

Pertanto:

  • dallo scorso dal 1° luglio 2022 l’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda i soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi nel 2021 per un importo superiore a 25.000 euro. Minimi, forfettari e associazioni che non hanno superato tale soglia hanno potuto continuare ad utilizzare i tradizionali sistemi di fatturazione;
  • per verificare chi avrà obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 occorrerà verificare i ricavi/compensi relativi al 2022;
  • dal 1° gennaio 2024 l’utilizzo della e-fattura riguarderà tutti i forfettari/minimi/associazioni.

 

Il regime transitorio

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

Per il solo III trimestre del 2022, le richiamate sanzioni non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In altre parole, per le operazioni del III trimestre, viene assegnato un termine superiore per l’emissione della fattura elettronica:

  • le operazioni effettuate nel mese di luglio potevano essere fatturate entro il 31 agosto scorso senza applicazione di sanzioni;
  • quelle effettuate ad agosto potevano essere fatturate entro il 30 settembre;
  • quelle effettuate a settembre potranno essere fatturate entro il 31 ottobre 2022.

 

Si evidenzia che dal 1° ottobre 2022 tale regime transitorio è cessato. Pertanto, le fatture relative ad operazioni effettuate a decorrere dal mese di ottobre 2022 dovranno essere emesse secondo le regole ordinarie, quindi:

·       entro 12 giorni dall’effettuazione; oppure

·       entro il 15 del mese successivo (per ottobre il 15 novembre) se si tratta di fatture differite.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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