La tematica dei rimborsi spese erogati a dipendenti e amministratori è certamente molto sentita dalle aziende, per la frequenza con cui si pone nella pratica quotidiana e per le numerose complicazioni burocratiche, amministrative e fiscali connesse all’argomento.

A seguire, si propone un’analisi delle casistiche di maggior rilievo, con l’utilizzo di tabelle di sintesi ove utile.

Il concetto di trasferta

Innanzitutto, va specificato che – in ambito fiscale – per “trasferta” si intende un trasferimento richiesto e autorizzato dal datore al di fuori del Comune dove è ubicata la sede di lavoro del dipendente.

Per quanto attiene gli amministratori, poiché potrebbe non essere stato specificato nel mandato (vale a dire nel verbale di nomina) il luogo ove espletare l’incarico, si fa riferimento convenzionale al luogo di residenza dell’amministratore stesso.

A rimarcare quanto sopra, il Tuir prevede che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito del percettore.

Va ricordato che il Tuir prevede differenti modalità di ristorare il dipendente del disagio subito per la trasferta, oltre che per la restituzione di eventuali somme pagate per conto dell’azienda.

In linea di principio, possiamo dire che il rimborso può essere:

  1. analitico, o come si ha l’abitudine di dire “a piè di lista”, evocando l’elenco dei rimborsi presentato al datore di lavoro (e qui si valorizza la restituzione delle spese);

  2. forfettario, con differenti combinazioni tra il vero e proprio forfait e gli elementi forfettari e analitici (e qui si valorizza il disagio e l’eventuale spesa).

Il rimborso analitico o a piè di lista

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative:

    • al vitto;

    • all’alloggio;

    • al viaggio e al trasporto;

    • al rimborso di altre spese, anche non documentabili ed eventualmente sostenute dal dipendente, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all’estero (nel passato, si giustificava tale disposizione evocando i gettoni telefonici per le chiamate, le mance, etc.).

Tale impostazione appare quella maggiormente equilibrata, in quanto non determina alcun vantaggio né nocumento per alcuno; ogni spesa sostenuta e documentata viene rimborsata senza alcun effetto sul reddito del dipendente, posto che reddito non esiste, ma solo ristoro della spesa sostenuta (con l’eccezione delle piccole spese non documentabili).

Va però evidenziato che, in capo alla società erogante, il Tuir pone dei limiti di deducibilità.

Infatti, si riscontrano i seguenti valori:

    • le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all’estero;

    • se il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà, ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Effetti fiscali per le indennità analitiche di trasferta fuori Comune

Tipologia

Dipendente o collaboratore

Datore di lavoro

Vitto e alloggio

Nessuna tassazione

Deduzione di un ammontare massimo giornaliero di 180,76 euro per Italia e 258,23 euro per estero (eccedenza non deducibile)

Piccole spese non documentate

Nessuna tassazione, nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all’estero (eccedenza tassata)

Deduzione nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all’estero (eccedenza non deducibile)

Viaggi e trasporti con mezzi pubblici

Nessuna tassazione

Deduzione integrale

Viaggi con veicolo proprio (rimborsi chilometrici)

Nessuna tassazione nei limiti delle tabelle Aci corrispondenti al veicolo (eccedenza tassata)

Deduzione nei limiti del costo di percorrenza Aci relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel

(eccedenza non deducibile)

Viaggio con veicolo noleggiato (tariffe di noleggio)

Nessuna tassazione nei limiti delle tariffe pagate per il noleggio effettivo (eccedenza tassata)

Deduzione nei limiti delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel

(eccedenza non deducibile)

Il rimborso forfettario o parzialmente forfettario

Il Legislatore fiscale idealizza anche una modalità di rimborso forfettario, presumibilmente distribuendo su 3 componenti (paritarie nel peso) le seguenti componenti:

    • vitto;

    • alloggio;

    • piccole spese non documentate.

In aggiunta a tali componenti, rimangono sempre considerate in via analitica e autonoma le spese di viaggio e trasporto.

Tornando alle tre componenti “basiche”, è possibile utilizzare:

  1. solo una misura forfettaria onnicomprensiva, per un totale di 46,48 euro al giorno (elevate a 77,47 euro per le trasferte all’estero), sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Sino a tale limite il dipendente non tassa nulla. L’eventuale parte eccedente concorre al reddito;

  2. una somma forfettaria per solo una delle componenti. Infatti, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo;

  3. una somma forfettaria per due componenti su tre. Infatti, il limite è ridotto di due terzi (quindi si applica il forfait di 15,49 euro) in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

I numeri tornano, dunque, come si può evincere dalla tabella che segue (salvo arrotondamenti che si ignorano, in quanto gli importi derivano dalla conversione in euro di precedenti parametri espressi in lire).

Trasferte non gestite integralmente con il rimborso analitico

Tipologia

Importo Italia non tassato

Importo Italia tassato

Importo estero non tassato

Importo estero tassato

Forfait integrale

46,48 +

viaggio e trasporto

Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto)

77,47 +

viaggio e trasporto

Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto)

1 elemento forfait

30,96 +

viaggio e trasporto

+

vitto o alloggio analitico

Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)

54,65 +

viaggio e trasporto

+

vitto o alloggio analitico

Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)

2 elementi forfait

15,49 +

Viaggio e trasporto

+ vitto e alloggio analitico

Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)

25,82+

viaggio e trasporto

+ vitto e alloggio analitico

Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)

Anche in questo caso, valgono – in capo al datore di lavoro – i limiti di deduzione evidenziati nella tabella del precedente paragrafo.

Le modalità di contabilizzazione

Per quanto attiene l’imputazione contabile, va detto che:

    • le indennità analitiche vanno contabilizzate secondo la tipologia di spesa rifusa, sino ai limiti della medesima. L’eventuale eccedenza, tassata in capo al dipendente, è costo del lavoro a tutti gli effetti;

    • le indennità forfettarie sono componenti a tutti gli effetti del costo del lavoro, da contabilizzare nella voce B9 del Conto economico.

La documentazione necessaria

Da tempo, il fisco non richiede più che il dipendente, prima di recarsi in trasferta, debba ricevere una apposita autorizzazione scritta dal datore di lavoro.

Potrebbe invece risultare utile e logico, autorizzare il dipendente all’utilizzo del proprio veicolo, in modo da verificare in anticipo:

    • il costo chilometrico che sarà addebitato;

    • eventuali limiti alla deduzione del medesimo, secondo quanto sopra precisato.

In relazione ai rimborsi chilometrici, poi, è necessario che il dipendente compili un apposito prospetto nel quale, oltre a indicare le proprie generalità e gli estremi del veicolo utilizzato, specifichi quanto segue:

Data

Motivo spostamento

Partenza da

Arrivo a

Km percorsi

Tariffa ACI

Totale euro

Si ricorda che le tariffe Aci comprendono il costo del carburante e non quello del pedaggio autostradale che, per conseguenza, potrà rientrare nel conteggio dei rimborsi richiesti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Share Button