Il prossimo 30 novembre 2022 scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte risultanti dal modello Redditi e dovute per il periodo di imposta 2022.

Gli elementi da tenere in considerazione ai fini della determinazione dell’acconto di imposta sono i seguenti:

  • soggetti obbligati;

  • tipologie di imposte interessate;

  • modalità di calcolo;

  • termini previsti per i versamenti.

Soggetti obbligati e imposte interessate

Sono generalmente tenuti al versamento dell’acconto per il periodo d’imposta in corso coloro che hanno dichiarato importi nel modello Redditi presentato in relazione al periodo d’imposta precedente.

Oltre alle imposte “tipiche” quali Irpef, Ires e Irap, sono dovuti gli acconti anche in relazione ad altre imposte dirette quali:

  • imposta sostitutiva prevista per il regime forfettario;

  • imposta sostitutiva prevista per il regime di vantaggio (i cosiddetti “minimi”);

  • cedolare sulle locazioni;

  • Ivie e Ivafe (le imposte sugli investimenti esteri).

Vi sono dei casi, tuttavia, nei quali il contribuente non è tenuto al versamento.

Casi di esonero dal versamento dell’acconto

  • non hanno conseguito redditi nell’esercizio precedente;

  • non conseguiranno redditi nell’esercizio in corso;

  • non hanno presentato la dichiarazione per l’anno precedente, perché non era obbligato;

  • nell’esercizio precedente hanno versato zero in sede di dichiarazione, poiché avevano già subito ritenute in misura pari o superiore al debito d’imposta;

  • hanno un’imposta dichiarata relativa al periodo precedente non superiore a 51,65 euro per l’Irpef e 20,66 euro per l’Ires e l’Irap;

  • sono eredi di contribuenti deceduti durante il periodo d’imposta che va dal 1° gennaio al 30 novembre.

Misura dell’acconto e modalità di calcolo

La base di calcolo degli acconti, alla quale viene applicata l’aliquota, è generalmente data dall’imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute, che risultano dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente.

L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata per il periodo d’imposta precedente oppure, eventualmente, della minore imposta che il contribuente prevede di dover versare per l’anno in corso.

In caso di omessa dichiarazione, l’acconto viene determinato considerando la base di calcolo che avrebbe dovuto risultare se fosse stata presentata la dichiarazione. Quello appena descritto rappresenta il c.d. “metodo storico”.

È tuttavia possibile adottare in alternativa il c.d. “metodo previsionale” che consente una riduzione dell’acconto qualora si presuma che le imposte dovute nell’anno corrente siano di ammontare inferiore rispetto all’anno precedente. Se tale previsione risultasse errata, si ricorrerebbe in sanzione per insufficiente versamento, pari al 30%, salvo la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

Metodo storico

Il versamento si determina facendo riferimento alle imposte determinate per il precedente periodo d’imposta 2021

Metodo previsionale

Il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d’imposta 2022 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio

I motivi che in base a valutazioni di tipo previsionale possono portare a una rideterminazione dell’acconto ordinariamente calcolato secondo il metodo storico sono le più disparate.

Hp tipiche di rideterminazione dell’acconto secondo il metodo previsionale

  • minori redditi attesi (minor reddito d’impresa o lavoro autonomo, contratto di locazione cessato, licenziamento, etc.);

  • maggiori detrazioni (ad esempio, nel corso del 2022 sono stati effettuati degli interventi edilizi per i quali si è deciso di fruire della detrazione in dichiarazione);

  • maggiori oneri deducibili (ad esempio, nel corso del 2022 sono stati versati contributi previdenziali per il riscatto degli anni di laurea).

Ripartizione tra primo e secondo acconto

I versamenti di acconto dell’Irpef, Ires e Irap sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro.

Il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda.

Il versamento dell’acconto è effettuato, rispettivamente:

  • per la prima parte, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente;

  • per la seconda parte, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all’Ires e all’Irap il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.

Mentre la prima parte (detta anche impropriamente “primo acconto” può essere rateizzata fino al termine di versamento della seconda parte, secondo modalità e regole descritte nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, la seconda parte in scadenza alla fine del mese di novembre non può essere rateizzata ma deve necessariamente versarsi in unica soluzione.

Resta impregiudicata la possibilità di avvalersi del c.d. “ravvedimento operoso” nel caso in cui si intenda recuperare versamenti non eseguito in tutto o in parte alle ordinarie scadenze.

L’articolo 58, D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale “collegato” alla Legge di Bilancio 2020) modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e delle relative addizionali e imposte sostitutive (compresa l’imposta sostitutiva per il regime forfetario e le altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri Irpef di versamento dell’acconto, come ad esempio cedolare secca, Ivafe, Ivie).

In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna del 50%).

La descritta interessa soltanto i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, c.d. Isa mentre per gli altri soggetti resta ferma la ripartizione al 40% – 60%.

Soggetti Isa

Soggetti non Isa

Primo acconto

Secondo acconto

Primo acconto

Secondo acconto

50%

50%

40%

60%

Ai fini del calcolo dell’acconto occorre pertanto distinguere tra due categorie di soggetti:

Soggetti Isa

Contribuenti che esercitano attività economiche per la quali sono stati approvati gli Isa ed abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro; in questa categoria rientrano anche i soci di società trasparenti (società di persone ovvero Srl che abbiano optato per il regime di trasparenza), associazioni professionali ovvero imprese familiari assoggettate agli Isa con il requisito della soglia di ricavi o compensi, nonché i contribuenti che hanno scelto il regime forfettario e il regime dei “minimi”

Soggetti non Isa

Contribuenti che non rispettano i citati requisiti (ossia Isa non approvati ovvero sia stato superato il limite di ricavi o compensi pari a 5.164.569 euro)

Va tenuto presente che l’acconto è dovuto in unica soluzione entro la scadenza del secondo acconto (quindi entro il 30 novembre) se l’importo complessivamente dovuto non supera la cifra di:

  • 206,00 euro per i soggetti Isa;

  • 257,52 euro per i soggetti non Isa.

Codici tributo

Si riportano i codici tributo da utilizzare per i versamenti degli acconti relativi alle principali imposte.

Andranno indicati nel modello F24 con anno di riferimento 2022.

Primo acconto

Secondo acconto

(o acconto in unica soluzione)

Irpef

4033

4034

Ires

2001

2002

Irap

3812

3813

Cedolare

1840

1841

Forfettari

1790

1791

Minimi

1798

1799

Ivie

4044

4045

Ivafe

4047

4048

Oltre alla tradizionale compensazione diretta (o verticale), il versamento dell’acconto può essere eventualmente effettuato utilizzando eventuali crediti in compensazione di cui dispone il contribuente mediante utilizzo del modello di pagamento F24 (c.d. compensazione verticale).

Il questo caso la compensazione di taluni crediti è subordinata al rispetto di determinate tempistiche e adempimenti.

Lo studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il cliente intenda richiedere il ricalcolo utilizzando il fac simile allegato alla presente comunicazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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