Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 13/2024, è stata data attuazione alla Legge delega per la Riforma fiscale (L. 111/2023) in materia di accertamento tributario, nel cui ambito è ricompresa l’introduzione del concordato preventivo biennale. Il primo biennio interessato dalla proposta è il 2024-2025, ma è già previsto il rinnovo della proposta per il biennio successivo in presenza dei relativi requisiti.

Sul fronte temporale, 2 sono le date che devono essere evidenziate:

– entro il 1° aprile di ogni anno (15 giugno per il periodo d’imposta 2024 ed entro il 15 aprile per l’anno 2025) l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, appositi programmi per l’acquisizione dei dati necessari per la formulazione della proposta di concordato. Con apposito provvedimento direttoriale saranno individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria;

– entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (entro il 15 ottobre per l’anno 2024) il contribuente può aderire alla proposta di concordato.

 

Elaborazione della proposta di concordato

La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi. Dal contenuto delle disposizioni del D.Lgs. 13/2024 sembra evidente la centralità dei dati Isa di ciascun contribuente, nonché dei dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.

Con provvedimento del 28 febbraio 2024, n. 68629, sono stati approvati i modelli Isa all’interno dei quali è stato inserito il quadro P per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2024-2025.

Con provvedimento del 28 febbraio 2024, n. 68718, sono state approvate inoltre le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale e della relativa accettazione, da dichiarare con i modelli Redditi 2024.

 

Soggetti interessati

Possono accedere al concordato preventivo biennale le seguenti categorie di contribuenti:

– esercenti attività d’impresa o arti e professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). A tale scopo è necessaria l’effettiva applicazione degli Isa;

– persone fisiche che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.

Per quest’ultima categoria di soggetti, il concordato è introdotto in via sperimentale solo per l’anno 2024.

Per entrambe le categorie di soggetti, per l’accesso al concordato preventivo è richiesta, per il periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (e, quindi, per il 2023) l’assenza di debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro, fermo restando che non concorrono a tale limite i debiti oggetto di rateazione o sospensione.

 

Cause di esclusione

Non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

– omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato (anni 2021-2022-2023), laddove vi sia l’obbligo di presentazione;

– condanna per uno dei reati previsti dal D.L.gs. 74/2000, o di cui all’articolo 2621, cod. civ., o di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2021-2022-2023).

Per i contribuenti in regime forfettario, si prevede un’ulteriore causa di esclusione: inizio dell’attività nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta (2023).

 

Effetti dell’accettazione della proposta

I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato (2024 e 2025). Per i soggetti trasparenti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir, l’accettazione impegna anche i soci o gli associati.

L’Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato di cui all’articolo 35-bis, D.P.R. 600/1973 per le somme non versate, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

 

Adempimenti

Nei periodi d’imposta oggetti di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, nonché quelli di comunicazione dei dati Isa. Per i contribuenti forfettari, restano fermi gli obblighi già previsti dalle disposizioni ordinarie per il regime in questione.

 

Redditi e valore della produzione oggetto di concordato

I redditi proposti dall’Amministrazione finanziaria e oggetto di concordato sono individuati e determinati in modo differente a seconda della categoria di appartenenza. In particolare:

– il reddito di lavoro autonomo è determinato secondo le regole previste nell’articolo 54, Tuir senza tener conto di plusvalenze, minusvalenze e redditi di partecipazione:

– il reddito d’impresa è individuato ai sensi degli articoli 56 e 66, Tuir, a seconda del regime contabile adottato, e non tiene conto di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze (attive e passive), nonché dei redditi di partecipazione;

– il reddito dei contribuenti forfettari è determinato secondo le regole previste per il regime stesso.

Per i redditi d’impresa e di lavoro autonomo, il reddito concordato deve essere rettificato della sommatoria algebrica delle plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze (attive e passive), fermo restando un reddito minimo di 2.000 euro. In presenza di perdite fiscali riferite a periodi d’imposta precedenti a quelli oggetto di concordato, le stesse riducono il reddito concordato (fermo restando il predetto limite di 2.000 euro).

Ai fini Irap, fermi restando i casi di esclusione da tale tributo (imprese individuali e lavoratori autonomi individuali), il valore della prodizione concordato è determinato secondo le regole stabilite dal D.Lgs. 446/1997, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze (attive e passive), la cui somma algebrica determina una variazione del reddito concordato, fermo restando il limite minimo di 2.000 euro.

Poiché l’adesione al concordato preventivo riguarda solamente le imposte dirette e l’Irap, è stabilito che l’adesione non produce affetti ai fini Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

 

Rilevanza delle basi imponibili concordate

L’accettazione della proposta di concordato comporta che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta nei periodi oggetto di concordato (2024 e 2025), non assumono rilievo per la determinazione dell’Irpef, Ires e Irap, nonché dei contributi obbligatori. Per questi ultimi, tuttavia, è prevista la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

È stabilito che, in presenza di circostanze eccezionali, da individuare con Decreto Mef, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della prodizione effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, quest’ultimo cessa i suoi effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica la predetta differenza. È altresì previsto che per i contribuenti che accettano la proposta di concordato sono attribuiti i benefici premiali Isa di cui all’articolo 9-bis, D.L. 50/2017.

 

Determinazione degli acconti

Nei periodi d’imposta di applicazione del concordato è previsto che gli acconti per le imposte sui redditi e per l’Irap siano calcolati tenendo conto del reddito e del valore della produzione concordati. Una speciale disposizione è prevista per il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2024, per il quale alla data di accettazione della proposta (15 ottobre 2024) il contribuente ha già versato la prima rata. È stabilito che per coloro che aderiscono alla proposta di concordato, la seconda rata di acconto (da versarsi entro il prossimo 30 novembre 2024) è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto per il periodo d’imposta 2024 in base al reddito concordato e quanto già versato con la prima rata. In buona sostanza, è richiesto al contribuente che aderisce al concordato di versare gli acconti per il periodo d’imposta 2024 già tenendo conto del reddito concordato.

 

Cessazione e decadenza dal concordato

In relazione alle cause di cessazione e di decadenza dal concordato, va preliminarmente precisato che le prime comportano la cessazione degli effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano (e quindi gli effetti rimangono validi per i precedenti periodi d’imposta), mentre le seconde comportano la decadenza degli effetti del concordato per entrambi i periodi d’imposta.

Costituiscono cause di cessazione:

– la modifica dell’attività svolta dal contribuente nel corso del biennio concordatario (2024-2025) rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta antecedente (2023), a meno che per la nuova attività si renda applicabile il medesimo Isa;

– la cessazione dell’attività in uno dei 2 periodi d’imposta oggetto del concordato (2024 o 2025).

Costituiscono cause di decadenza:

– accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato (2024-2025) o in quello precedente (2023) di attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultino commesse altre violazioni di non lieve entità;

– la modifica o l’integrazione della dichiarazione da cui scaturisce una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;

– indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato;

– verifica di una causa di esclusione (indicate nell’apposito paragrafo) o venir meno di uno dei requisiti di accesso (assenza di debiti tributari);

– omesso versamento delle somme dovute sul reddito concordato a seguito dell’attività di controllo automatizzato di cui all’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973.

 

Altri aspetti

Il D.Lgs. 13/2024 contiene le seguenti disposizioni conclusive e di coordinamento:

– per i periodi d’imposta oggetto di concordato non possono essere effettuati accertamenti di cui all’articolo 39, D.P.R. 600/1973, salvo che in esito all’attività istruttoria non risultino cause di decadenza;

– per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, nonché per la determinazione dell’ISEE, si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato;

– per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa (nonché per i soci e associati dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir), nonché per i contribuenti in regime forfettario, i versamenti a saldo delle imposte sui redditi, Irap e Iva per il periodo d’imposta 2023 possono essere effettuati entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione;

– per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, le dichiarazioni dei redditi e Irap devono essere presentate entro il 15 ottobre 2024 (o entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta).

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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