Amministratore1Con la pubblicazione della Legge di Stabilità è stato disciplinato il nuovo regime fiscale agevolato per le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione. Il regime forfetario non è più destinato alle sole nuove iniziative produttive o di lavoro autonomo ma a tutte le persone fisiche che rispettano determinati requisiti e prevede principalmente:

  • la determinazione del reddito attraverso un coefficiente di redditività applicato ai ricavi/compensi, diversificato a seconda dell’attività svolta;
  • l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul reddito del 15%;
  • la effettuazione delle operazioni attive senza rivalsa dell’Iva;
  • la possibilità di fruire di spese per prestazioni di lavoro fino al tetto annuo di 5.000 euro lordi.

 

Le condizioni per l’accesso al nuovo regime

Il nuovo regime agevolato rappresenta un regime naturale: ciò significa che i contribuenti già in attività che soddisfano i requisiti di accesso migrano automaticamente dal 1° gennaio 2015 in tale regime, fatta salva la facoltà di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. L’accesso è riservato a coloro che nel periodo di imposta 2014 hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a soglie che variano in base al codice attività Ateco 2007 (a seconda del tipo di attività svolta il limite varia da 15.000 euro a 40.000 euro).

 

Gruppo di settore Limite dei ricavi / compensi Coefficiente di redditività
  1. Industrie alimentari e delle bevande
35.000 euro 40%
  1. Commercio all’ingrosso e al dettaglio
40.000 euro 40%
  1. Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
30.000 euro 40%
  1. Commercio ambulante di altri prodotti
20.000 euro 54%
  1. Costruzioni e attività immobiliari
15.000 euro 86%
  1. Intermediari del commercio
15.000 euro 62%
  1. Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
40.000 euro 40%
  1. Attività professionali
15.000 euro 78%
  1. Altre attività economiche
20.000 euro 67%

 

Nel caso di sussistenza nel periodo di imposta 2014 di partita Iva individuale e di reddito di lavoro dipendente o assimilato, va effettuata una ulteriore verifica: se la somma delle due tipologie di reddito eccede l’importo di 20.000 euro, l’accesso al regime agevolato è consentito solamente se il reddito da partita Iva è prevalente rispetto a quello da lavoratore dipendente. Vanno, poi, verificati annualmente i seguenti requisiti:

  • le spese per prestazioni di lavoro devono essere contenute entro il limite di 5.000 euro lordi;
  • il costo lordo complessivo dei beni strumentali al termine del periodo di imposta non deve essere superiore a 20.000 euro (si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo e non vengono considerati quelli di ammontare inferiore a 516,46 euro).

Per i contribuenti che intraprendono una nuova attività rispettando i requisiti per l’accesso al regime forfetario, per il primo triennio il reddito determinato sulla base dei coefficienti di redditività è ridotto di 1/3 (riduzione concessa anche nel caso di passaggio di regime da minimo o neo-attività a nuovo minimo nel 2015). Sono esclusi dall’accesso al regime agevolato:

  • soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva;
  • soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • soggetti non residenti (ad eccezione di coloro che producono nello Stato italiano almeno il 75% del reddito complessivo, qualora siano residenti in uno Stato che assicuri un adeguato scambio di informazioni);
  • soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o di terreni edificabili;
  • soggetti che partecipano a società di persone o a società a responsabilità limitata trasparenti.

 

I “vecchi” regimi agevolati dei minimi, degli ex minimi e delle neo-attività

Il nuovo regime sostituisce i regimi agevolati in vigore fino al 31 dicembre 2014 dei minimi (art.27, co.1 e 2 D.L. n.98/11), degli ex minimi (art.27, co.3 D.L. n.98/11) e delle nuove iniziative produttive o di lavoro autonomo (art.13 della L. n.388/2000). L’unica possibilità di rimanere a partire dal 1° gennaio 2015 nel regime agevolato preesistente, anziché transitare naturalmente nel nuovo regime, è concessa ai contribuenti minimi di cui all’art.27, co.1 e 2 D.L. n.98/11. Vediamo di esemplificare con una tabella le varie casistiche:

 

Regime dei minimi nel 2014 Dal 1° gennaio 2015 è possibile transitare naturalmente nel nuovo regime, rimanere nel vecchio regime fino al termine del quinquennio o al compimento del 35° anno di età ovvero optare per l’applicazione del regime ordinario. N.B. Se nel 2015 si transita nel nuovo regime e si è nel primo triennio di attività è concessa la riduzione forfetaria di 1/3 del reddito determinato in base ai coefficienti.
Regime degli ex minimi nel 2014 Dal 1° gennaio 2015 è possibile transitare naturalmente nel nuovo regime ovvero optare per l’applicazione del regime ordinario.
Regime nuove iniziative nel 2014 Dal 1° gennaio 2015 è possibile transitare naturalmente nel nuovo regime ovvero optare per l’applicazione del regime ordinario. N.B. Se nel 2015 si transita nel nuovo regime e si è nel primo triennio di attività è concessa la riduzione forfetaria di 1/3 del reddito determinato in base ai coefficienti.

 

Le semplificazioni del nuovo regime

Numerose sono le semplificazioni previste sia ai fini reddituali sia ai fini Iva per tutti i nuovi minimi, così come ai fini previdenziali per i soli contribuenti esercenti attività di impresa (non per i professionisti).

Il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi e compensi il coefficiente di redditività individuato a seconda del codice Ateco 2007 dichiarato: al risultato così ottenuto, una volta dedotti i contributi previdenziali obbligatori, viene applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali e dell’Irap del 15%. Sono irrilevanti, pertanto, i costi e le spese sostenute nel corso del periodo di imposta, in quanto il reddito viene determinato in modalità forfetaria e non analitica. Vige l‘esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ma permane l’obbligo di conservare tutti i documenti emessi e ricevuti. È prevista l’esenzione della presentazione della dichiarazione Irap e degli studi di settore.

 

Non è prevista l’applicazione di ritenute di acconto né sulle fatture emesse (andrà comunicato al cliente che il reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva) né su quelle ricevute (in dichiarazione dei redditi andrà indicato il codice fiscale del soggetto percettore di redditi per i quali non è stata applicata la ritenuta). Decadendo per il nuovo contribuente minimo la qualifica di sostituto di imposta, anche in relazione agli eventuali rapporti di lavoro instaurati, non dovrà essere né operata né versata all’Erario alcuna ritenuta Irpef.

Ai fini Iva non si applica la rivalsa sulle fatture di vendita e non si ha diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. Particolari disposizioni sono state previste in caso di acquisti o cessioni di beni intracomunitari e prestazioni di servizi rese a o ricevute da soggetti non residenti. È prevista l’esenzione dalla presentazione della dichiarazione Iva, dalla comunicazione clienti/fornitori (c.d. spesometro) e dalla comunicazione black-list.

I soli contribuenti esercenti attività di impresa possono fruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il reddito minimo annualmente previsto dalla L. n.233/90. Ciò significa che se l’imprenditore dichiara un reddito inferiore al minimale annuo previsto per la Gestione Inps Artigiani e Commercianti (pari a 15.516 euro nel 2014) potrà versare i contributi sulla base del reddito effettivo determinato in misura forfetaria, comunicandolo tempestivamente all’Inps entro il 28 febbraio 2015 (per il periodo di imposta 2015). In tal caso, però, verranno sì versati meno contributi rispetto a quelli dovuti sul reddito minimale ma verrà altresì accumulato un montante contributivo non coincidente con l’anno solare, proporzionalmente ridotto in base alla somma versata.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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